I rimborsi forfettari ai volontari sportivi: facciamo un pò di chiarezza
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In breve
Le varie modifiche cancellano la figura dell’amatore sportivo, nonché i rimborsi fino a 150,00 euro mensili abrogati ad opera del D.L. 71/2024.

La normativa sul volontariato sportivo, inizialmente in analogia con le disposizioni del Terzo Settore, ha subìto numerose modifiche negli ultimi anni, soprattutto a seguito del D.Lgs. n. 163/2022 che ha riscritto l’art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 36/2021, che oggi recita: “Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti“.
Le prestazioni dei volontari sportivi non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, e sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. Questo non si estende alla carica gratuita di membro del Consiglio Direttivo, come chiarito dal Coni in un confronto con il Dipartimento dello Sport (nota 1.2.2024).
La Riforma dello Sport dispone che le società ed associazioni sportive dilettantistiche, che si avvalgono di volontari, devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.
A decorrere dal 1/6/2024, vengono abrogati i rimborsi per i volontari con autocertificazioni nel limite di 150 euro mensili e viene adottata una nuova normativa che prevede:
- i rimborsi spese forfettari ai volontari possono essere riconosciuti anche per attività svolte nel proprio comune di residenza;
- il limite mensile viene incrementato ad un massimo di 400,00 euro al mese;
- possono essere erogati esclusivamente in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Fsn/Dsa/Eps, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e Salute Spa, a condizione che gli organismi (di cui sopra) individuino, con proprie delibere, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la percezione del cd. “rimborso forfettario”.
Le Asd/Ssd eroganti il rimborso forfettario al volontario (a condizione che la Fsn/Dsa/Eps ecc. di riferimento abbia individuato la specifica spesa e/o attività) devono comunicare sul RASD, nell’apposita sezione “Volontari”, i nominativi degli stessi, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Se trattasi di “rimborso spesa” (e non di attività) si sottolinea la necessità che vi sia il “sostenimento di tale spesa”, essendo previsto il divieto di corrispondere “compensi” ai volontari (abbiamo sempre sottolineato ai nostri clienti le perplessità connesse alla erogazione di tali “rimborsi forfettari”).
I rimborsi forfettari (nel limite di 400 euro/mese) non concorrono alla formazione del reddito del percipiente, ma detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti previdenziali (€ 5.000,00) e fiscali (€ 15.000,00) in coesistenza di eventuali compensi sportivi o amministrativo-gestionali percepiti da altri soggetti sportivi.
Da ultimo, evidenziamo che i rimborsi spese ai volontari (non sportivi) ed i rimborsi spese analitici (a piè di lista, kilometrici, …) si ritiene possano essere sempre utilizzati, con l’applicazione delle consuete regole fiscali ed avendo l’accortezza di predisporre apposite note spese, sempreché le stesse possano essere ricondotte ad attività inerenti all’Asd/Ssd.
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