Assemblee entro il 30 aprile 2026, nel termine ordinario
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In breve
Per il bilancio d’esercizio 2025, qualora l’associazione (o società) abbia un esercizio […]

Per il bilancio d’esercizio 2025, qualora l’associazione (o società) abbia un esercizio coincidente con l’anno solare (bisogna aver riguardo a quanto indicato nello statuto), occorre rispettare il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (30/04/2026) o nel più ampio termine di 180 giorni (29/06/2026), laddove specifiche esigenze lo richiedano (sempre se previsto statutariamente). Di norma gli statuti delle associazioni prevedono il termine di 4 mesi o 6 mesi in caso di particolari esigenze (o quando non indicato un termine). Questo vale per la “prima convocazione”, mentre la seconda può avvenire entro 30 giorni dalla data fissata per la prima convoca (sentenza Cassazione n. 28035/2011 – Tribunale di Napoli 14/12/2007). Il giorno della seconda convocazione di norma viene già indicato nella prima convocazione, ma in ogni caso prima e seconda convocazione devono aver luogo in giorni differenti. Il luogo dell’assemblea sarà di norma nel comune ove ha sede l’associazione (o società), salvo che lo statuto non preveda diversamente.
Il “progetto di bilancio” corredato, eventualmente, dalle relazioni degli amministratori e dei sindaci, deve essere depositato presso la sede della società di norma nei 15 giorni che precedono l’assemblea, affinché i soci / associati possano prenderne visione.
Diverse e più particolari le modalità ed i termini di convocazione delle assemblee per quanto attiene le SRL e le SPA (per le quali occorre attenersi alle disposizioni civilistiche oltreché statutarie). Per contro, le piccole associazioni di solito permettono la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi (fax, mail, ecc.) che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell’assemblea ordinaria (per quelle straordinarie, di norma il termine varia dai 15 ai 20 giorni). In disuso la convocazione mediante affissione presso la sede sociale, specie quando la frequentazione della segreteria non sempre è accessibile alla generalità degli associati.
La mancata approvazione del bilancio potrebbe derivare da una mancata partecipazione all’assemblea delle prescritte maggioranze, ovvero ad un voto contrario manifestato in relazione al documento. Nel primo caso va reiterata la convocazione, “nel secondo si intravede un problema ben più serio”.
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