Rendiconto modello E “aggregato” per entrate inferiori a 60mila euro (dal 2026)

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In breve

Gli ETS di minori dimensioni possono adottare il nuovo modello dal 2026 (decorrenza a partire dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data di pubblicazione del provvedimento) e non anche per il 2025 in fase di rendicontazione.

Con l’approvazione del Decreto 18 febbraio 2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli Enti del Terzo Settore possono adottare, a partire dal 2026, un rendiconto aggregato per cassa se hanno entrate inferiori a 60.000 euro. Il nuovo modello “E” si inserisce tra gli aggiornamenti dell’articolo 13 CTS apportati dalla Legge n. 104/2023 e costituisce una rappresentazione fin troppo aggregata, dal momento che vengono esposti solo i totali di “mastro” dei conti a cui siamo abituati a rapportarci. Le aree di attività: attività di interesse generali, attività diverse, raccolte fondi e attività finanziarie e patrimoniali di supporto generale sono evidenziati, nel modello E, solo per totali. Anche i costi sono raggruppati per totali, mentre rimane poi la solita indicazione delle disponibilità liquide (cassa e depositi bancari e/o postali), nonché, in via facoltativa, l’esposizione dei costi e proventi figurativi. Si ricorda che per le raccolte fondi occasionali occorre predisporre uno specifico rendiconto, corredato da relazione illustrativa (art. 87, c. 6, CTS).

Il nuovo rendiconto modello E semplificato può essere adottato da tutti gli ETS con entrate non superiori a 60mila euro, sia che l’ente abbia acquisito o meno la personalità giuridica.

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