Devoluzione del patrimonio in caso di cancellazione dal RUNTS

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In breve

Il D.M. 2/2026 ha introdotto norme specifiche in caso di cancellazione degli enti dal RUNTS, con conseguente devoluzione del patrimonio residuo o incrementale.

L’art. 9 del CTS (Codice del Terzo Settore, D.Lgs. n. 117/2017) prevede che in caso di scioglimento e conseguente cancellazione dal Runts, un ente è tenuto a devolvere l’intero patrimonio residuo ad altri Ets, previo parere positivo del competente ufficio del Runts.

In caso di cancellazione dal Runts, d’ufficio o su propria istanza, senza scioglimento e continuando pertanto ad esistere (senza la qualifica di Ets), l’ente è tenuto a devolvere ai sensi dell’art. 9 CTS soltanto l’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto al Runts (art. 50, comma 2, CTS), o, anche, se in essi precedentemente iscritto, nei preesistenti registri di Odv e Aps, ovvero nell’anagrafe delle Onlus (art. 25, comma 1, DM 106/2020).

All’istanza di cancellazione dal Runts deve essere allegata la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio al competente Ufficio Runts (comma 1-bis), corredata dai seguenti documenti (c. 2-bis):

  • la situazione patrimoniale aggiornata alla data della delibera di cancellazione (l’ente è esonerato se la delibera è stata assunta non oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario e il bilancio d’esercizio è stato già depositato al RUNTS);
  • l’attestazione rilasciata da un revisore legale relativa all’entità e alla composizione del patrimonio dell’ente con indicazione dell’eventuale ammontare non assoggettato alla devoluzione;
  • la dichiarazione di accettazione del patrimonio da devolvere rilasciata dal legale rappresentante di ciascun ETS beneficiario, contenente l’indicazione del patrimonio accettato.

Per gli ETS di piccola dimensione che redigono un rendiconto per cassa, la norma prevede che venga presentato un rendiconto per cassa alla data della delibera, unitamente ad un elenco degli eventuali beni immobili e dei beni mobili inventariati, con l’indicazione del relativo valore o, in assenza di beni, una dichiarazione sostitutiva. Se la devoluzione riguarda l’intero patrimonio residuo si deve allegare una documentazione con rifermento all’intero patrimonio da devolvere.

L’ente cancellato dal Runts non potrà più utilizzare l’acronimo (Odv, Aps, Ets, ecc.). Una nuova iscrizione del medesimo ente al Runts è permessa soltanto a condizione che l’ente abbia preventivamente adempiuto agli obblighi di legge conseguenti alla cancellazione (art. 25-bis, comma 3, DM 106/2020).

ItaliaOggi di giovedì 2 aprile 2026. pag. 30, a firma di Antonio Fici

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