Asd: la responsabilità non passa automaticamente a chi subentra
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In breve
Il passato fiscale di un’associazione non si eredita come una colpa, ma si assume come un dovere di controllo.

L’ordinanza n. 9937 del 17 aprile 2026, quinta sezione civile della Corte di Cassazione si rivolge a chi “firma” per conto di una associazione sportiva dilettantistica: “diventare presidente non significa soltanto aprire il cassetto della corrispondenza futura, ma prendere in mano anche la memoria fiscale dell’associazione (che però non si trasforma automaticamente in colpa personale)”.
In base all’articolo 38 del codice civile, per le associazioni non riconosciute, chi agisce in nome e per conto dell’ente risponde personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte: non risponde chi indossa una qualifica, risponde chi ha concretamente operato, creando rapporti obbligazionali con i terzi.
La responsabilità non è un debito proprio dell’associato, ma una garanzia ex lege, accessoria benché non sussidiaria, destinata a bilanciare l’assenza di un sistema di pubblicità legale sul patrimonio dell’ente.
Il rappresentante dell’associazione non è soltanto colui che può spendere il nome dell’ente verso l’esterno; è anche il soggetto chiamato a presidiare dichiarazioni, versamento, rettifiche, comunicazioni, e più in generale, la correttezza fiscale dell’organizzazione. La firma non è un ornamento statutario: è una funzione.
Nell’avvicendamento alla carica sociale, il nuovo presidente non può limitarsi a opporre al fisco la propria estraneità alla gestione precedente. Deve dimostrare di aver fatto ciò che ragionevolmente compete a chi assume la rappresentanza dell’ente: verificare la posizione fiscale, ricostruire gli adempimenti omessi, attivarsi per rimuovere o attenuare le irregolarità, documentare l’impossibilità di intervenire quando i termini o le condizioni normative non consentano più una regolarizzazione utile. Si prende carico, si ricostruisce, si gestisce.
Per la Cassazione, occorreva verificare se, al momento del subentro, il presidente agli obblighi tributari su di lui incombenti, e cioè se avesse svolto quelle verifiche e quelle attività che, secondo la diligenza esigibile dal legale rappresentante, avrebbero potuto evitare o correggere l’inadempimento.
La responsabilità fiscale del presidente subentrante è più ampia di quella civilistica. Accettare la presidenza di una asd non può più essere trattato come un gesto di generosità amministrativa, buono per apporre una firma sul conto corrente o sul modulo di iscrizione al campionato. Il verbale di consegna non è burocrazia difensiva: è prova della diligenza.
Ogni subentro nella governance di una Asd dovrebbe essere accompagnato da un due diligence minima, proporzionata alle dimensioni dell’ente ma non eludibile. Il presidente diligente ha più strumenti per conoscere; quello negligente ha meno alibi per non aver saputo.
ItaliaOggi di lunedì 4 maggio 2026, pag. 8, a firma di Alessandro Felicioni
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