Nota n. 4314 del 18/05/2020 Min. Lavoro: art. 82, comma 3, e art. 101, comma 8, Codice del Terzo Settore

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In breve

La risposta del Ministero è affermativa e giustifica l’esenzione col riferimento all’articolo 8, comma 1, legge n. 266/91, operato dall’art. 82, comma 3 del CTS. Richiama altresì la Circolare n. 38/E del 1/08/2011 dell’Agenzia delle Entrate, che in tema di Organizzazioni di Volontariato (legge 266/1991) aveva affermato come queste “possono fruire dell’esonero dall’imposta di registro prima dell’iscrizione negli appositi registri …

Il Ministero del Lavoro, Direzione generale del Terzo Settore, sta fornendo man mano chiarimenti per il passaggio al Codice del Terzo Settore delle Onlus che dovranno quanto prima scegliere la loro nuova strada. Analizziamo quest’oggi la nota n. 4314 del 18/05/2020, che tratta due questioni: la prima riguarda le imposte indirette di cui all’ art. 82, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017, meglio noto come (Codice del Terzo Settore), laddove prevede l’esenzione da imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato. La risposta del Ministero è affermativa e giustifica l’esenzione col riferimento all’articolo 8, comma 1, legge n. 266/91, operato dall’art. 82, comma 3 del CTS. Richiama altresì la Circolare n. 38/E del 1/08/2011 dell’Agenzia delle Entrate, che in tema di Organizzazioni di Volontariato (legge 266/1991) aveva affermato come queste “possono fruire dell’esonero dall’imposta di registro prima dell’iscrizione negli appositi registri, avendo l’obbligo di comunicare all’ufficio locale dell’Agenzia medesima che ha provveduto alla registrazione dell’atto costitutivo, l’avvenuta iscrizione al pertinente registro delle ODV”, nonché la nota del 28/04/2020 Direzione Centrale … Enti non commerciali … Agenzia che conferma la citata circolare del 2011 “atteso che l’articolo 104, comma 1 del CTS prevede che le disposizioni di cui all’articolo 82 del CTS relative all’esenzione dall’imposta di registro, si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, tra le altre, alle ODV iscritte nei registri di cui alla citata n. 266 del 1991”.

La seconda riguarda, invece, gli effetti sul patrimonio di una APS (Associazione di Promozione Sociale), iscritta ai registri di cui all’articolo 7 della legge n. 383/2000 ed anche in possesso della qualifica di Onlus (che come noto perderà la qualifica per effetto della Riforma). Nella risposta il Ministero ricorda come l’iscrizione al Runts dell’APS di cui sopra non ha effetti sul patrimonio, in quanto l’art. 101, comma 8, prevede che “la perdita della qualifica di Onlus, a seguito dell’iscrizione nel R.U.N.T.S., non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente, ai fini della devoluzione del patrimonio”; l’ultimo periodo del comma prevede inoltre che “le disposizioni che precedono rilevano anche qualora l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore avvenga prima dell’autorizzazione della Commissione europea di cui al comma 10”.
Conclude la nota – giusto per sintetizzare la risposta al quesito – ricordando che “l’obbligo della devoluzione si verificherà allorquando – a seguito dei controlli effettuati, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 54 – non risultino integrati i presupposti per l’iscrizione al RUNTS da parte dell’associazione”.

Nota n. 4314 del 18/05/2020 Min. Lavoro

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