AdE – risposta interpello 26/8/2020 n. 277 – Codice terzo settore non ancora applicabile agli immobili di una onlus

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In breve

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 277 del 26 […]

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 277 del 26 agosto 2020, ha negato l’applicabilità dell’articolo 82, comma 4 del CTS (D.Lgs. n. 117/2017) ad una compravendita di immobili effettuata da una fondazione Onlus, relativamente alla nuova agevolazione in tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di 200 euro ciascuna per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di immobili effettuati dali enti del terzo settore (Ets), “a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale“.

L’agevolazione non è applicabile, in quanto manca ancora il Registro Unico (R.U.N.T.S.), sia per quanto attiene l’operatività dello stesso (art, 104, comma 2, CTS), che per l’autorizzazione della Commissione Europea (se ne parlerà presumibilmente nel 2021, con applicazione delle norme dal 2022, ndr).

Il sole 24 ore, giovedì 27 agosto 2020, pag. 20, a firma Angelo Busani

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