Le attività sportive, il nuovo DPCM e il D.L. 7/10/2020 n. 125

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In breve

E’ permesso lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche, comprese quelle di contatto (non tutte), a livello sia agonistico che di base a condizione che siano svolte da ASD o SSD affiliate a Fsn/Dsa/Eps … nel rispetto dei rispettivi protocolli.

Dal 14 ottobre 2020 (e fino al 13/11/2020) è in vigore il nuovo D.P.C.M. per il contenimento del contagio da Covid-19, che permette – in ambito sportivo – lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche, comprese quelle di contatto (però con qualche limitazione), a livello sia agonistico che di base a condizione che siano svolte da ASD o SSD affiliate a Fsn/Dsa/Eps (riconosciute dal CONI) e di conseguenza che l’atleta in questione sia tesserato e che il tutto sia svolto nel rispetto dei rispettivi protocolli federali in tema di Coronavirus.

Gli sport di contatto (130) sono stati individuati dal D.M. 13/10/2020 (Ministero dello Sport e delle politiche giovanili) … a cui si rimanda … precisando, però, ed in attesa di ulteriori chiarimenti (ndr: quanto mai opportuni) in merito alle attività ammesse solo in forma individuale (tra cui la danza sportiva, la ginnastica, il canottaggio. ecc.).

Vietate le gare, le competizioni e tutte le attività degli sport amatoriali (intendendo per tali quelle ludico-motorie non effettuate sotto l’egida delle Fsn/Dsa/Eps).

Negli eventi sportivi e nelle competizioni, sotto la supervisione e nel rispetto dei protocolli federali, è ammessa la presenza di spettatori con una percentuale massima del 15% della capacità dell’impianto, nel limite massimo di 200 spettatori (indoor) e di 100 spettatori (outdoor), con tutta una serie di accorgimenti che si invita a leggere e a rispettare alla lettera per evitare pesanti sanzioni pecuniarie.

Per le attività sportive di base rimangono valide le norme di distanziamento sociale e del divieto di assembramento, con cui ormai siamo abituati a convivere (anche se talvolta i giovani sono quelli meno portati a rispettarle). Non dimentichiamoci, inoltre, che le Regioni e le Province autonome possono deliberare norme più stringenti, che vanno sempre monitorate e rispettate.

Prima ancora della pubblicazione in G.U. del D.P.C.M. del 13/10/2020, era stato emanato il D.L. 7/10/2020, n. 125 che in primis prorogava lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021, per poi intervenire con limitazioni e obblighi per chi pratica l’attività all’aria aperta.

Ogni individuo ha l’obbligo di avere sempre con sé almeno un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina o similare), anche per le attività in luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private e in tutti i contesti all’aperto (eccezion fatta per i casi in cui le caratteristiche dei luoghi o delle circostanze garantiscano in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi) nel rispetto dei protocolli dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per la tipologia di attività. Non sono però obbligati al rispetto di tale disposizione:

  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  • i bambini di età inferiore ai 6 anni;
  • i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Si pone il problema – non tanto degli sportivi che abbiamo delineato finora – ma di coloro che svolgano attività motoria, quella “ludico-motoria e amatoriale”, svolta senza tesseramento e senza l’organizzazione delle federazione e degli enti di promozione sportiva, finalizzata al benessere psico-fisico della persona, per le quali si ritiene – seppur con qualche dubbio sull’opportunità “sanitaria” – che debbano “indossare la mascherina” nel rispetto della lettera d del nuovo D.P.C.M., che recita:

  • è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività.

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