Terzo settore: modifica statuti con quorum ordinari al 31/03/2021

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In breve

Un emendamento approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato in sede di conversione del D.L. 125/2020 riapre di fatto i termini per le modifiche volte all’adeguamento al D.Lgs. 117/2017 con semplici assemblee ordinarie … avrebbe avuto più senso il 30/04/2021 ma tant’è …

E’ ormai la quarta volta che sta per essere prorogato il termine originariamente previsto dal D.Lgs. 117/2017 per il 3 febbraio 2019 (poi 3/8/2019, 30/6/2020 e 31/10/2020), ma forse si sta perdendo l’occasione di allinearlo perlomeno al 30/04/2021, data di solito prevista per la prima convocazione delle assemblee ordinarie di approvazione dei bilanci, se non altro per le associazioni con esercizio coincidente con l’anno solare.

La data in realtà dovrebbe coincidere con la nascita del R.U.N.T.S., il nuovo Registro Unico Nazionale Terzo Settore, a cui le “vecchie” Onlus, ma soprattutto le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps), per potersi iscrivere dovranno provvedere alla modifica statutaria con adeguamento alle nuove disposizioni del D.Lgs. 117/2017, meglio noto come Codice Terzo Settore.

Il nuovo termine di scadenza, in realtà, non è assolutamente tassativo, in quanto l’adeguamento e l’iscrizione al R.U.N.T.S. potrà essere fatta anche successivamente, ma con quorum costitutivi più importanti dal momento che sarà necessaria una assemblea straordinaria dei soci. Quest’ultima sarà necessaria – in ogni caso – quando oltre alle mere modifiche di adeguamento alle nuove disposizioni, si ritiene opportuno apportare altre integrazioni allo statuto sociale (si ricorda che i quorum sono fissati dallo statuto attualmente vigente, o in mancanza dal codice civile).

Italia Oggi, giovedì 12 novembre 2020, pag. 28 a firma Luciano De Angelis

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