Salta l’addebito dell’Iva per gli enti no profit

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In breve

la modifica non risolve il problema della violazione sollevata dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia. Servirà riscrivere la norma cercando di evitare il più possibile di penalizzare gli enti no profit e di coordinare le istruzioni interne con quelle dell’UE.

E’ stata approvata alla Camera la modifica all’articolo 108 del Ddl Bilancio 2021. Disposizione che ha incluso nel campo Iva alcune entrate del mondo associativo con un addebito per gli enti. Basta pensare all’apertura della partita Iva, alla tenuta dei registri e all’emissione delle fatture elettroniche. L’articolo 4, commi 4 e 5 del Dpr 633/72 prevedono l’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva per alcune particolari categorie di prestazioni. Si può pensare – ad esempio – alle cessioni di beni, prestazioni di servizi rese ai soci o associati o partecipanti verso corrispettivo specifico nel contesto dell’attività, cessioni o prestazioni effettuate da associazioni culturali, politiche, di promozione sociale, sportive, di formazione (oltre la scuola). L’Unione Europea consente ali enti senza scopo di lucro di beneficiare dell’esenzione. Con l’eliminazione della manovra si torna punto e a capo. Continueranno ad essere esclusi dal campo Iva le quote supplementari e i corrispettivi versati dai soci.

Il rispetto dei principi comunitari non presuppone l’assoggettamento ad Iva delle operazioni poste in essere dagli enti associativi. L’Ue lo richiede solo per le attività economiche perché possono incedere sul corretto funzionamento della concorrenza e del mercato. Nella riscrittura della norma occorrerà tenere conto della possibilità di escludere il carattere economico in presenza di attività “no profit”.

Il Sole 24 Ore del 22/12/20, pag. 33, Gabriele Sepio

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