Bonus casa: dal 50 al 110% … dallo sconto in fattura alla cessione del credito
In breve
Il Decreto Rilancio ha introdotto nuove agevolazioni per le spese edilizie, con all’apice il nuovo SuperBonus del 110%.
Lo sconto in fattura consiste nello sconto pari alla detrazione direttamente effettuato dal fornitore dei lavori, che a sua volta può effettuare la cessione del credito a banche o a intermediari finanziari.

Il D.L. 34/2020 ha dato vita al c.d. SuperBonus, la detrazione del 110% ed ha previsto una serie di opzioni attuabili anche per agevolazioni preesistenti; ma vediamo ci cosa si tratta nello specifico:
- sconto in fattura: la detrazione spettante viene anticipato direttamente dai fornitori che hanno effettuato i lavori; questi ultimi li recuperano come crediti d’imposta,
- cessione del credito: il credito d’imposta viene ceduto a banche o intermediari finanziari.
Come sopra anticipato, oltre che per il 110%, le sopraindicate nuove disposizioni si applicano per:
- il recupero del patrimonio edilizio (detrazione 50%);
- interventi per l’efficienza energetica (ecobonus 65% > 110%);
- adozione di misure antisismiche (sismabonus 85% > 110%);
- recupero e restauro delle facciate degli edifici esistenti (90%);
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Le spese relative al SuperBonus (110%) possono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022.
Sono stati comunicati anche i codici tributi per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, sezione Erario (risoluzione n. 83 del 28/12/2020):
- 6921 per il SuperBonus 110%;
- 6922 per Ecobonus e Impianti Fotovoltaici;
- 6923 per Sismabonus;
- 6924 per Colonnine ricarica veicoli elettrici;
- 6925 per Bonus Facciate;
- 6926 per Recupero del patrimonio edilizio.
Visto di conformità per il SuperBonus 110%: il contribuente deve richiedere il visto da parte di un professionista (Commercialista, Consulente del Lavoro, Caf dipendenti e impresa, ecc.) abilitato che attesta la conformità dei dati relativi alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto di conformità è apposto in aggiunta all’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati e all’attestazione della congruità delle spese sostenute (visto tecnico da parte di Architetti o Ingegneri).
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 30/2020 ha fornito l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire all’atto dell’apposizione del visto di conformità.
L’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito viene comunicata all’Agenzia delle Entrate (tramite il modello “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero dl patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”) entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
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