Modello EAS: 31 marzo … una scadenza per pochi ma molto importante!

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In breve

Permette di avvalersi delle agevolazioni di cui all’art. 148 TUIR e art. 4 IVA e deve essere ripresentato entro il 31/3 di ogni anno in caso di variazioni … ma vediamo meglio quali …

Il modello EAS (Enti ASsociativi), introdotto dall’art. 30 del D.L. 185/2008, serve alla decommercializzazione dei corrispettivi, delle quote e dei contributi a favore di quelle associazioni che ne hanno i requisiti propri, a condizione che abbiano presentato il predetto modello. Entro il 31 marzo di ogni anno, il modello EAS deve essere ripresentato nel caso in cui siano intervenute variazioni. Qualora debba essere ripresentato, lo stesso deve essere inviato nuovamente completo, non bastano i soli dati variati.

Non è però necessario la ripresentazione del modello per le seguenti variazioni (cod. del mod. EAS):

  • Dati dell’ente e del suo rappresentante legale (in quanto già noti all’Amm.ne Finanziaria per via delle variazioni comunicate a mezzo AA5/6 o AA7/10);
  • (20) variazione dell’importo dei proventi percepiti per sponsorizzazioni e/o pubblicità;
  • (21) variazione dell’importo dei costi sostenuti per messaggi pubblicitari di diffusione beni e servizi offerti;
  • (23) variazione dell’importo dell’ammontare medio delle entrate dell’ente;
  • (24) variazione del numero degli associati;
  • (30) variazione dell’importo delle erogazioni liberali ricevute;
  • (31) variazione dell’importo dei contributi pubblici ricevuti;
  • (33) variazione del numero delle manifestazioni e/o dei giorni per raccolta fondi.

In ogni caso, l’obbligo di ripresentazione del modello EAS nel termine del 31 marzo di ogni anno vale solo per le associazioni tenute alla presentazione del modello COMPLETO, in quanto i soggetti che lo presentano in versione LIGHT (es. associazioni sportive dilettantistiche) compilando solo alcuni campi (3,4,5,6, 20, 25,26) difficilmente hanno delle variazioni riferiti agli stessi e le modifiche del legale rappresentante o dell’anagrafica dell’ente, come già sopra indicato, sono comunicate con i modelli di variazione dati all’Agenzia delle Entrate nel termine di 30 giorni e non con il modello EAS nel termine del 31 marzo dell’anno successivo.

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