La riforma dello sport dimentica l’organo di controllo nelle Ssd/Asd

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In breve

Nessun controllo nelle società ed associazioni sportive dilettantistiche … non viene previsto l’organo di controllo neppure delle SSD/ASD di maggiori dimensioni

Il Decreto legislativo n. 36/2021, meglio noto come “Riforma dello Sport”, non prevede alcuna forma di controllo interno, neppure per le associazioni di maggiori dimensioni; questo in pieno contrasto con le disposizioni parallele del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), che impongono l’organismo di controllo al superamento di due dei seguenti parametri (articolo 30 CTS):
– ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220mila euro;
– attivo dello stato patrimoniale superiore a 110mila euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 5 unità.
In caso di superamento, rispettivamente di 2.200mila euro; 1.100mila euro e/o 12 dipendenti scatta l’obbligo della revisione legale dei conti.

Le SSD dilettantistiche sono obbligate all’istituzione dell’organo di controllo solo al raggiungimento del limite previsto dal Codice civile per le società di capitali, nella fattispecie per le SRL.

Italia oggi di sabato 3 aprile 2021, pagina 30, a firma Luciano De Angelis

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