Riconoscimento sportivo nullo in assenza di dimostrazione di esercizio attività sportiva e didattica

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In breve

Alle associazioni e società sportive non sarà permessa la permanenza nel Registro dei sodalizi sportivi in assenza di attività sportiva e didattica

Tale principio, rischia di essere un ostacolo per tutte le associazioni o società sportive nel mondo dilettantistico.

Ai sensi dell’art.90, comma 18 della L.289/02, i sodalizi sportivi dilettantistici, per essere considerati come tali, devono costituirsi con atto scritto, dichiarando nello statuto che l’oggetto sociale faccia riferimento all’organizzazione di attività sportive e didattiche, affiliandosi inoltre ad almeno un organismo sportivo (FSN, EPS, DSA) e iscrivendosi al Registro dedicato tenuto dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il quale rappresenta ad oggi l’unico organismo certificatore in tale ambito. Il regolamento di funzionamento del Registro prevede infatti nei requisiti di iscrizione, la dimostrazione dell’attività sportiva e didattica.

Per attività sportiva si indica un insieme di eventi sportivi organizzati dall’Organismo sportivo di riferimento. Gli eventi sono caratterizzati da un livello di competizione, un livello organizzativo, una durata dell’evento e un luogo, inoltre un evento sportivo può coincidere con una singola gara, contraddistinta da un codice univoco.

Per attività didattica invece si dovrà far riferimento ai corsi di avviamento allo sport, che possono essere organizzati dall’Organismo sportivo o dall’organizzazione o società se autorizzate dall’Organismo affiliato, ogni evento didattico inoltre è contraddistinto da un codice identificativo univoco.

In conclusione, secondo la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), nessuna associazione o società sportiva dilettantistica dovrebbe dedicarsi esclusivamente allo svolgimento di un’attività didattica, ma bensì praticare anche un’attività sportiva. Questo al fine di ottenere l’iscrizione al Registro e beneficiare delle agevolazioni fiscali. Pertanto la mancata dimostrazione di queste attività è preclusiva della qualifica di sodalizio sportivo dilettantistico.

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