Organo di controllo e revisione legale dei conti per accedere al RUNTS

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In breve

Organo di controllo e revisione legale dei conti: le due cariche sociali alle quali gli Ets e le imprese sociali dovranno fare attenzione per accedere al Registro unico

Sul profilo del controllo interno degli enti del Terzo settore, il Dlgs 117/2017 del Codice del Terzo settore detta regole precise, come la forma giuridica adottata, le dimensioni o il patrimonio.

In particolare, se per le fondazioni la nomina di un organo di controllo è sempre obbligatoria, per le associazioni l’obbligo concorre solo nel momento in cui la costituzione o il patrimonio sono destinati ad uno specifico affare, oppure al superamento per due esercizi consecutivi di almeno due limiti previsti dall’art. 30 del Cts. Nel caso della seconda ipotesi i periodi di riferimento per la verifica di superamento dei limiti scattano dal 2018 (come affermato dal ministero del Lavoro con la nota n.11560/2020). Questo vuol dire che per Onlus, Odv e Aps la nomina di un organo di controllo concorre a partire dal 2020 (se vengono integrati i requisiti), mentre per coloro che accedono alla Riforma dopo l’operatività del RUNTS, la nomina scatta dal secondo esercizio successivo a quello di iscrizione. Situazione diversa invece per le imprese sociali, per le quali l’organo di controllo è obbligatorio sempre e deve essere interamente composto da soggetti qualificati.

Insieme all’organo di controllo, troviamo anche il revisore legale dei conti, la cui nomina è prevista dal Cts. Il revisore legale dei conti ha il compito di verificare se il bilancio sia conforme alle disposizioni di legge ed alle linee guida. Come accennato per l’organo di controllo, anche per la revisione legale dei conti è necessario distinguere tra enti del Terzo settore e imprese sociali. Per gli Ets la nomina di un revisore persona fisica o di una società di revisione è sempre obbligatoria (come richiede l’art. 31 del Cts). Mentre per le imprese sociali la nomina di tale organo scatta al superamento per due esercizi consecutivi di almeno due dei parametri dell’art.2435 bis del Codice civile, ovvero, attivo dello stato patrimoniale pari o superiore a 4,4 milioni di euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni pari o superiori a 8,8 milioni di euro e oltre 50 dipendenti occupati in media nell’esercizio (art.10 del Dlgs 112/2017).

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