Limite al contante: € 999,99 per tutti (non solo per le Asd/Ssd) dal 1° gennaio 2022

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In breve

Attenzione alle sanzioni: minimo edittale 1000 euro sia per chi paga la somma che eccede i 999,99 euro in contanti sia chi la riceve, ma le sanzioni si possono estendere ai commercialisti e ai revisori.

Il nuovo art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007 cambia il limite da 2000 a 1000 euro: “E’ vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto del trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche e Poste Italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b, numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 … omissis …”.

Pagamento di fatture d’acquisto e di compensi, prelevamenti in contanti dalle casse associative, finanziamenti soci, nonché incassi di quote associative o di fatture emesse, dovranno essere obbligatoriamente effettuati con “tracciabilità” dal 1° gennaio 2022. La norma sopra citata ha infatti modificato il limite da 3.000 euro a 2.000 euro (limite in vigore dal 1/7/2020 al 31/12/2021) ed ora a 1.000 euro. Questo vale per i pagamenti in unica soluzione, ma anche per i pagamenti frazionati “ravvicinati” (suddividere la cifra sotto-soglia con più pagamenti effettuati a distanza di pochi giorni può essere considerata un’unica “transazione economica” sanzionabile).

Il Dirigente/Tesoriere/Cassiere dell’associazione potrà sempre andare in banca a fare un prelievo di 2000/3000/5000 euro in contanti, ma poi dovrà dimostrare di aver fatto più di un pagamento, tutti sotto la soglia di 1000 euro. Lo stesso vale per i versamenti in banca, ma anche in questo caso si dovrà dimostrare agli organismi di controllo che si riferiscono a incassi di quote o di fatture tutte di importo sotto-soglia.

Le sanzioni vengono ridotte da 2.000 a 1.000 euro come minimo edittale (oblazionabile con 2.000 euro, anziché 4.000 euro) per chi commette l’infrazione (cedente e cessionario), ma sussistono sanzioni ben più gravi per chi, commercialista o revisore legale dei conti, omette di comunicare tali irregolarità (minimo edittale da 3.000 a 15.000 euro, oblazionabili con 1/3 del massimo, vale a dire con 5.000 euro).

Per le Asd/Ssd in regime ex lege 398/91 tale limite alla tracciabilità era già in vigore, come previsto dall’art. 5 della L. 133/99 e dalla successiva legge 190/2014, pena la decadenza dal regime agevolato. Il successivo D.Lgs. n. 158/2015 riconduceva l’omissione alla semplice sanzione pecuniaria prevista dal D.Lgs. n. 471/97, mantenendo il diritto alla permanenza nel regime forfetario opzionale.

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