La nuova SRL sportiva alla luce della riforma (D.Lgs. n. 36/2021)

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In breve

Le nuove clausole statutarie in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023 è meglio conoscerle già oggi, per non tornare dal notaio tra 9 mesi (per le nuove costituzioni). E le novità più interessanti riguardano proprio le Società Sportive Dilettantistiche.

La riforma dello sport è in Gazzetta Ufficiale da oltre 1 anno; il 18 e 19 marzo 2021 sono stati infatti pubblicati i Decreti Legislativi n. 36, 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021, in attuazione della Legge Delega n. 86 del 8 agosto 2019. L’analisi di questi decreti è quanto mai attuale, dal momento che le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023 e coloro che costituiscono una nuova S.S.D.R.L. hanno l’esigenza di inserire, fin da subito, le novità onde evitare di dover tornare dal Notaio tra 9 mesi (o comunque nel termine che verrà fissato nel corso dell’annualità 2023).

Già una prima disamina del D.Lgs. n. 36/2021 lascia pensare che il Legislatore voglia creare una simmetria della riforma dello sport con l’analoga riforma del terzo settore, laddove prevede all’art. 7, lettera b) “l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica” e all’art. 9 “altre attività, secondarie e strumentali rispetto a quelle sportive”, che potranno essere svolte se previste dallo statuto e secondo criteri e limiti da fissarsi con apposito decreto attuativo.

Prima di entrare nel vivo delle novità che interessano maggiormente le SRL sportive, sottolineiamo che l’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2021 prevede un più stringente regime di incompatibilità degli amministratori, con riferimento a “qualsiasi altra carica ricoperta in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima FSN, DSA o EPS”. Già l’articolo 90 della legge 289/2002 lo prevedeva, ma lasciando forse un maggior spiraglio.

In analogia alle nuove imprese sociali (D.Lgs. n. 112/2017), viene prevista per le nuove SRL sportive e più in generale per gli enti sportivi costituiti in forma societaria, la possibilità di:

  • destinare una quota degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale (nel limite del 50% degli utili realizzati e nei limiti dell’indice Istat di inflazione annua);
  • distribuire utili ai soci, in misura non superiore ai buon postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  • rimborsare al socio il capitale effettivamente versato (rivalutato come sopra).

Tali clausole, contenute in pochi punti percentuali di interesse, fanno però perdere la possibilità di de-commercializzare i corrispettivi specifici (art. 148, comma 8, Tuir), per la quale è ancora vigente il divieto di alienare la quota e quello di distribuire gli utili, oltre all’obbligo di devoluzione dell’intero patrimonio in caso di scioglimento. Delle due l’una, e non ci sembra che i nuovi vantaggi facciano propendere per abbandonare la vecchia strada. Se non vi sarà una modifica delle norme fiscali. difficilmente si rinuncerà a de-commercializzare quello che viene introitato in aggiunta alla quota associativa, a maggior ragione per le SRL sportive che di quote associative non vivono avendo rapporti con i tesserati.

Una norma maldestra viene introdotta poi dall’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2021 ove prevede che “con l’atto di tesseramento l’atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva”: possiamo capirlo per le ASD che tendono a non affiliare tutti i tesserati, ma per le SRL sportive trattasi di una norma inapplicabile, in quanto il tesserato mai potrà essere considerato socio della stessa.

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