La Riforma dello Sport e il Decreto correttivo appena approvato: quadro attuale.

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In breve

In data 28 settembre u.s. è stato approvato in via definitiva il testo del decreto così detto “correttivo” del D. Lgs. 36/2021, avente ad oggetto “riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”.

Con i cinque decreti attuativi della Riforma dello sport, già emanati, e l’approvazione del testo del decreto correttivo del D.Lgs. 36/2021 in tema di lavoro sportivo, la Riforma può, finalmente, definirsi completata ed è ora possibile delineare il quadro delle disposizioni introdotte e di quelle che saranno pienamente operative dal prossimo 1° gennaio 2023.

Il presente articolo rappresenta un primo contributo per riepilogare le novità introdotte dalla Riforma, alla luce del nuovo decreto correttivo appena approvato, cui seguiranno approfondimenti sulle singole tematiche.

Si precisa che il presente testo viene formulato sulla base della lettura della bozza del decreto approvato, in attesa del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale; qualora dovessero emergere discordanze in seguito alla pubblicazione del testo ufficiale, se ne darà immediata comunicazione.

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  • Cooperative ed E.T.S.

In tema di forma giuridica degli organismi sportivi dilettantistici, vengono nuovamente escluse le società di persone e re-inserite le cooperative, inizialmente non previste dal testo della riforma, probabilmente per un mero errore.

Vengono, inoltre, aggiunti gli Enti del Terzo Settore (costituiti ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. 117/2017) iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore che, laddove abbiano ad oggetto l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, potranno iscriversi anche al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. In tal caso, agli Enti del terzo settore si applicheranno le norme del D.Lgs. 36/2021 limitatamente all’attività sportiva e solo in quanto compatibili con il D.Lgs. 117/2017 e, per le imprese sociali, con il D.Lgs. 112/2017 (con prevalenza, pertanto, della disciplina del terzo settore rispetto a quella prevista per il mondo sportivo).

  • distribuzione di utili

Con il decreto correttivo, la possibilità di distribuire utili per le società sportive (ad esclusione delle cooperative a mutualità prevalente) che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi, è incrementata fino all’80%.

  • Attività secondarie e strumentali

È stata introdotta un’importante precisazione in merito alle attività secondarie e strumentali, che consentirà di escludere dal calcolo i proventi derivanti da sponsorizzazioni, promo-pubblicitari, cessioni dei diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione degli impianti sportivi.

Posto che il limite delle attività secondarie deve ancora essere individuato con separato decreto e, pertanto, alla data odierna non sia ancora noto il limite consentito, l’inclusione di tali voci nel computo avrebbe facilmente messo in difficoltà moltissimi sodalizi sportivi per il superamento della soglia consentita.

  • Vincolo sportivo

È confermata l’abolizione del vincolo sportivo ma il termine è posticipato, con decorrenza dal 31 luglio 2023.

Resta confermata la possibilità di prevedere un premio di formazione tecnica in caso di stipula di primo contratto dell’atleta, la cui misura sarà individuata dalle singole federazioni sportive, tenuto conto dell’età degli atleti e della durata e contenuto patrimoniale del contratto.

  • Volontari

Viene meglio delineata la figura del Volontario (in sostituzione di quella dell’Amatore, che aveva creato molte perplessità), armonizzata anche con la figura del volontario già prevista nel Terzo settore.

Il Volontario è definito come colui che presta attività in modo totalmente gratuito, senza fini di lucro e può percepire solo rimborsi spese documentati, in relazione a vitto, alloggio, viaggi e trasporto sostenuti fuori dal territorio comunale di residenza.

L’ente dilettantistico che si avvale di volontari deve provvedere a fornire loro copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, nonché per infortuni e malattia nel caso in cui presti attività sportiva come volontario.

  • Pubblici dipendenti

Per i pubblici dipendenti è stata introdotta disciplina analoga a quella prevista per la figura del Volontario; laddove il pubblico dipendente svolga la propria attività, al di fuori dell’orario di lavoro e non percepisca compensi, sarà sufficiente effettuare una comunicazione all’Amministrazione di appartenenza.

Laddove, invece, l’attività del pubblico dipendente possa essere retribuita, allora sarà necessaria l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza e i compensi saranno soggetti alla medesima disciplina previdenziale e tributaria prevista per i lavoratori sportivi.

  • Figura del lavoratore sportivo

Vengono ampliate le figure rientranti nel novero dei “lavoratori sportivi”, inizialmente indicati in atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo,

federazioni sportive, tenuto conto dell’età degli atleti e della durata e contenuto patrimoniale del contratto.

  • Volontari

Viene meglio delineata la figura del Volontario (in sostituzione di quella dell’Amatore, che aveva creato molte perplessità), armonizzata anche con la figura del volontario già prevista nel Terzo settore.

Il Volontario è definito come colui che presta attività in modo totalmente gratuito, senza fini di lucro e può percepire solo rimborsi spese documentati, in relazione a vitto, alloggio, viaggi e trasporto sostenuti fuori dal territorio comunale di residenza.

L’ente dilettantistico che si avvale di volontari deve provvedere a fornire loro copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, nonché per infortuni e malattia nel caso in cui presti attività sportiva come volontario.

  • Pubblici dipendenti

Per i pubblici dipendenti è stata introdotta disciplina analoga a quella prevista per la figura del Volontario; laddove il pubblico dipendente svolga la propria attività, al di fuori dell’orario di lavoro e non percepisca compensi, sarà sufficiente effettuare una comunicazione all’Amministrazione di appartenenza.

Laddove, invece, l’attività del pubblico dipendente possa essere retribuita, allora sarà necessaria l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza e i compensi saranno soggetti alla medesima disciplina previdenziale e tributaria prevista per i lavoratori sportivi.

  • Figura del lavoratore sportivo

Vengono ampliate le figure rientranti nel novero dei “lavoratori sportivi”, inizialmente indicati in atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara.

Oggi viene precisato che è da considerare lavoratore sportivo “ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva”.

Potranno, pertanto, beneficiare delle disposizioni introdotte con la Riforma sia le sette categorie inizialmente indicate che tutte le altre figure inserite negli elenchi delle mansioni previsti dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di promozione sportiva.

Qualora non si versi in nessuna di queste ipotesi, occorrerà inquadrare il lavoratore nel rispetto della disciplina generale di rapporti di lavoro.

  • Inquadramento del lavoratore sportivo

È confermato l’inquadramento dei lavoratori sportivi nelle forme del lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative. A tal proposito, il decreto correttivo torna a rendere applicabile anche la norma che prevede l’esclusione della presunzione dell’applicazione delle norme sul rapporto di lavoro subordinato alle co.co.co. organizzate dal committente.

Altrettanto importante è la presunzione, introdotta dal novellato art. 28 del D.Lgs. 36/2021, di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa qualora la prestazione, pur avendo carattere continuativo, non superi le 18 ore settimanali (escludendo dal computo il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive).

Vengono, poi, introdotte numerose semplificazioni sugli adempimenti connessi alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro sportivo (es. tenuta del Libro unico del lavoro, emissione prospetti paga ecc.), anche attraverso la digitalizzazione di molti adempimenti che saranno realizzabili in via telematica tramite il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

  •  Trattamento previdenziale e tributario del lavoratore sportivo

I compensi sportivi, come utilizzati fino ad oggi, non esisteranno più per le prestazioni sportive.

Per il trattamento previdenziale e tributario applicabile, è possibile individuare tre fasce:

  1. compensi inferiori a 5.000 Euro;
  2. compensi compresi tra 5.000 e 15.000 Euro;
  3. compensi superiori a 15.000 Euro.

Nella prima fascia, ovvero per compensi inferiori a 5.000 Euro, è prevista una totale esenzione sia tributaria che previdenziale.

Nella seconda fascia, ovvero per compensi compresi tra 5.000 e 15.000 Euro, il compenso sarà esente da imposte (con un incremento della soglia di esenzione rispetto a quella attuale, pari a 10.000 Euro) ed è prevista, per le collaborazioni continuate coordinative ed il lavoro autonomo, un’aliquota previdenziale pari al 25%, oltre alle aliquote assistenziali.

A tal proposito è stata anche introdotta un’ulteriore agevolazione, ovvero la riduzione del 50% dell’imponibile per il calcolo delle imposte fino al 31/12/2027.

Nella terza fascia, ovvero per i compensi superiori a 15.000 Euro, fermo il trattamento previdenziali già previsto dal superamento della prima fascia, ovvero al superamento dei 5.000 Euro, il reddito sarà soggetto anche a tassazione secondo le aliquote ordinarie, ma solamente sulla parte di compensi eccedente la soglia di esenzione fiscale (ovvero per la parte eccedente i primi 15.000 Euro).

A tal fine è stato previsto l’obbligo, per il lavoratore sportivo, di rilasciare un’autocertificazione, prima del pagamento, concernente l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare.

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Seguiranno a breve ulteriori approfondimenti sulle singole tematiche e si informa che sono in fase di programmazione diversi convegni e seminari sul tema; a presto tutti i dettagli.

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