Il lavoro sportivo, fino a 18 ore settimanali, con inquadramento “co.co.co.”

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In breve

Dal 2023 dovrebbero scattare le nuove norme sul lavoro sportivo, così come modificate dal cd. “correttivo Vezzali” approvate dal CdM il 28 settembre scorso ed ora in attesa di approdare in GU.

Tra queste novità, la presunzione che consente di applicare il contatto di co.co.co. per le prestazioni non superiori a 18 ore settimanali (escluse le manifestazioni sportive), nell’osservanza dei regolamenti delle Fsn/Dsa/Eps a cui l’ASD/SSD è affiliata.

In realtà questa previsione ha già scaturito, prima di entrare in vigore, alcune criticità. Tra queste:

  • il limite quantitativo cui viene rigidamente legato l’inquadramento della prestazione “co.co.co.”;
  • come verrà effettuato il computo delle 18 ore settimanali (limite rigido o media su rapporto annuale);
  • rapporto di lavoro con più enti (limite complessivo o per ogni singolo soggetto);
  • soglie di esenzione (da chi vengono applicate in caso di più rapporti di lavoro).

Fino a 5.000 euro la retribuzione del lavoratore sportivo non produrrà né reddito, né obblighi dichiarativi e previdenziali; al di sopra dei 5.000 euro si versano i contributi previdenziali (ridotti al 50% per i primi 5 anni) e al di sopra dei 15.000 euro scatta anche la tassazione ordinaria sui redditi (per la parte eccedente tale importo).

La sostituzione della figura dell’amatore con quella del volontario crea qualche problema con alcune figure di collaboratore sportivo (arbitri, dirigenti, …) ai quali vengono riconosciuti rimborsi forfettari. Se viene mantenuto il divieto per i volontari di percepire rimborsi di questo tipo, ci si trova di fronte a prestazioni di lavoro autonomo occasionale con assoggettamento a ritenuta a titolo di acconto.

Il Sole 24 ore del 13 ottobre 2022, pag. 37, a firma Andrea Mancino e Gabriele Sepio

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