Dichiarazione aiuti di stato covid-19: arriva il modello semplificato

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In breve

Una agevolazione a metà: compilando la casella “ES” si evita la compilazione del quadro A, ma i dati devono essere indicati nel modello REDDITI 2022.

Per la scadenza telematica del 30 novembre 2022, entro la quale i soggetti beneficiari degli aiuti di stato Covid-19 devono autocertificare di non aver superato i minimali di cui alle sezioni 3.1 e 3.12, l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 25.10.2022, ha previsto la facoltà di adottare una modalità semplificata di compilazione della dichiarazione: barrando la casella “ES” del frontespizio, è possibile evitare la compilazione del quadro A e quindi di dover indicare dettagliatamente gli aiuti di cui si è beneficiato.

La casella “ES” può essere barrata da coloro che attestano di rispettare le seguenti condizioni:

  • “dal 1 marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
  • per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
  • l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1., pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.” (limiti: 800.000 euro fino al 27.1.2021 e 1.800.000 euro dal 28.1.2021).

Questa, però, è di fatto una agevolazione a metà, in quanto usufruendo della modalità semplificata occorre compilare il prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS del modello REDDITI 2022 (dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2021). Pertanto per coloro che sono stati ligi ed hanno compilato correttamente le indicazioni incluse nella dichiarazione dei redditi (termine di presentazione: 30/11/2022), la semplificazione è reale, mentre coloro che sono ancora alle prese con la dichiarazione potranno valutare come meglio operare. Sono esclusi dall’esonero coloro che hanno avuto aiuti di Stato a valere sull’IMU (Imposta Municipale Unica) e pertanto dovranno compilare l’autodichiarazione.

Chi ha già presentato l’autodichiarazione con il modello precedente non deve fare nulla, il nuovo modello può essere presentato facoltativamente da coloro che non vi hanno già adempiuto.

In calce il Comunicato Stampa diramato dall’Agenzia delle Entrate.

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