Il Vincolo sportivo alla luce della Riforma dello Sport e dell’intervento dell’AGCM

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In breve

La mole di novità che si apprestano ad essere introdotte in ambito sportivo sono numerose e significative, tra queste troviamo certamente la nuova disciplina del vincolo sportivo.

L’improvviso annuncio che gli operatori del settore hanno ricevuto lo scorso 28 settembre con l’approvazione del decreto correttivo al decreto legislativo 36/2021, che si innesta nello sviluppo della Riforma dello Sport che stiamo vivendo, ha preso in contropiede molti e soprattutto quanti credevano che ci potesse essere spazio per un ulteriore rinvio della sua entrata in vigore.

Ciò che dispone l’art. 31 dell’aggiornato d.lgs. 36 è il compimento di una vera e propria rivoluzione iniziata con la legge 91/1981 che decretava, all’art. 16, l’eliminazione del vincolo sportivo per gli atleti professionisti e proseguita con la sentenza Bosman del 1996, che ha affermato il contrasto di tutte le limitazioni al principio di libera circolazione dei lavoratori, come sancito dall’art. 45 del TFUE.

Dal 1° gennaio 2023 saranno considerati lavoratori tutti coloro che rientrano nella definizione contenuta all’art. 25 del decreto, che va ad annullare la distinzione finora vigente tra ambito professionistico e dilettantistico, cosicché ne deriva la fine del vincolo anche per i dilettanti, come riportato dall’art. 31: “Le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 31 luglio 2023”.

In questa continua evoluzione, si inserisce l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), la quale ha pubblicato, in data 17 ottobre, il bollettino n. 37 del 2022 e ha svolto alcune interessanti osservazioni in materia.

La vicenda ha preso avvio da una denuncia presentata nel 2017, riguardante il vincolo di permanenza cui erano sottoposti gli atleti tesserati a favore delle società e associazioni sportive della Federazione Italiana di Pallavolo, ai sensi dello Statuto, di durata decennale dai 14 ai 24 anni e quinquennale dai 24 ai 34 anni. Ciò ha portato ad un confronto tra Autorità e FIPAV da cui sarebbe dovuta scaturire una nuova rideterminazione che avrebbe previsto termini inferiori di durata, da applicarsi senza fase transitoria a partire dal quadriennio successivo al 2020, ma, in seguito, esigenze pandemiche hanno costretto la FIPAV a rimandare la decisiva Assemblea Straordinaria che avrebbe dato alla luce la tanto agognata riforma. La fase di stallo è stata superata finalmente grazie all’intervento del CONI, con la nomina di un commissario ad acta, grazie al cui intervento è stato redatto un nuovo Statuto contenente: la rideterminazione della durata del vincolo, la possibilità di scioglimento dello stesso e un periodo transitorio per permettere alle società l’adattamento alle nuove condizioni.

Proprio questa fase transitoria è stata oggetto di discussione tra gli organismi coinvolti nella vicenda, considerato il quadro normativo ancora incerto circa l’entrata in vigore della riforma, che aveva portato alla decisione di sospendere le consultazioni.

Questa incertezza, come sappiamo, è stata dissolta il 28 settembre u.s. quando il correttivo al decreto 36 è divenuto realtà e vedrà il dispiegare i propri effetti a partire dall’inizio del prossimo anno, quando il vincolo giungerà al capolinea anche nel settore dilettantistico.

Ma questo nuovo corso ha destato non poca preoccupazione all’interno degli organismi sportivi, a cominciare dalle Federazioni Nazionali. Il sistema del vincolo sportivo ha costituito infatti un importante istituto per le società e associazioni affiliate in quanto ha consentito di poter investire nella formazione tecnica dei propri atleti con la garanzia che questi svolgessero la propria attività a favore del sodalizio che li aveva cresciuti; il timore, neanche troppo velato, è quello di compiere, in futuro, degli investimenti di tempo e risorse nella preparazione dei propri atleti, i cui benefici non saranno goduti dalla medesima società, poiché nel frattempo l’atleta avrà ottenuto il diritto di poter cambiare liberamente sodalizio al termine della stagione sportiva, e, di conseguenza, si teme che le compagini siano disincentivate a fare un’adeguata formazione col rischio di un declino del livello tecnico generale del settore.

La stessa Autorità Garante ha posto l’accento sul problema che sarebbe prossimo all’introduzione, ma non nascondendo che la precedente disciplina debba essere superata. L’auspicio è quello di trovare una soluzione che possa permettere un riequilibrio per tutti i soggetti interessati, dalle società agli atleti, e tale soluzione potrebbe essere stata individuata proprio dal legislatore nel decreto, che ha previsto l’inserimento di un premio di formazione che dovrà essere corrisposto dalla nuova società a favore delle società dilettantistiche che hanno concorso allo sviluppo del giocatore ed il cui ammontare viene rimesso all’individuazione da parte delle Federazioni, seguendo determinati parametri: età, durata e contenuto patrimoniale del rapporto con il sodalizio con cui verrà concluso il primo contratto di lavoro sportivo.

L’Autorità si è poi orientata in continuità con la giurisprudenza sovranazionale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sottoposizione dell’attività economica, pur connessa allo sport, alle regole del Trattato, in particolare a quelle che garantiscono il diritto alla concorrenza, ritenendo pienamente applicabile la normativa antitrust anche alle Federazioni sportive, poiché esse svolgono comunque, tra le altre, attività economica anche attraverso i propri aderenti, e pertanto i regolamenti e gli Statuti federali, che impongono restrizioni ingiustificate, sono soggetti all’applicazione delle regole di cui all’art. 101 TFUE sulla concorrenza tra imprese e più in generale della normativa UE.

E su questo aspetto si innesta il ragionamento svolto dall’Autorità in merito al vincolo sportivo. Infatti vi sono vicende nelle quali l’investimento teso alla formazione non è interamente a carico della società, che si limita ad impartire quelle che sono lezioni a fronte del pagamento di una retta e senza corrispondere alcuna remunerazione agli atleti; ciò contrasta con la concorrenza e pone limitazioni agli atleti. Se a ciò si somma l’eccessiva ed ingiustificata durata del vincolo, anche a carico di minorenni, la situazione peggiora, ad avviso dell’AGCM, perché il mercato è nei fatti ostacolato, la concorrenza tra società annullata e ne deriva poca competitività sotto il profilo dei servizi offerti. L’auspicio posto dall’organismo è quindi quello di un’abolizione del vincolo o di una sua drastica compressione, obiettivi che anche il legislatore statale ha inteso raggiungere.

Quindi cosa devono aspettarsi atleti, società e operatori del settore? Ad oggi il decreto correttivo produrrà pienamente i propri effetti dal prossimo 1° gennaio e quindi il vincolo verrà definitivamente abolito a partire dal 1°luglio 2023 (art. 31 come modificato dal decreto correttivo), ma nel frattempo alcune Federazioni stanno facendo pressioni affinché la decisione venga rivista e sia adottata un’introduzione graduale. La palla passa ora ai nuovi Parlamento ed Esecutivo, nella figura anche del neo-nominato Ministro dello Sport, i quali avranno il compito di dover trovare una soluzione che, seppur difficilmente accontenti tutti, quanto meno possa mitigare e rendere meno impattante possibile questo cambio epocale.

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