Mutualità generale: quali sono i possibili cambiamenti a seguito della Riforma dello Sport.

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In breve

Le novità in tema di Riforma dello Sport potrebbero riguardare anche la mutualità generale e il lavoro nello sport.

Il tema della mutualità generale riemerge in questi ultimi giorni tra i possibili argomenti suscettibili a cambiamenti da parte della Riforma dello Sport.

E’ quanto emerge dalle Disposizioni integrative e correttive del dlgs 36/2021 inerente gli enti sportivi e il lavoro nello sport, dalla lettura delle quali sembrerebbe cogliersi un possibile ritorno alla disciplina antecedente alla legge 225/2016.

Tali disposizioni, infatti, convalidano in toto l’assetto normativo già delineato dall’art.30 co.7 del dlgs 36/2021, secondo cui:”[…] possono essere stabilite forme e modalità di estensione alle altre federazioni sportive nazionali delle misure di cui all’art.22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.9, in tema di mutualità per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l’utilizzo di atleti convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio, nonché misure mutualistiche per il reinserimento professionale dopo la carriera sportiva”.

Per quanto concerne l’istituto della mutualità, esso è stato tipizzato da parte del nostro ordinamento per mezzo del dlgs 9/2008 (c.d. “legge Melandri”), il quale previse una precisa sistematica: una mutualità ‘esterna’ o ‘verticale’, composta a sua volta dalla “Mutualità generale negli sport professionistici a squadre” (art.22) nonchè dalla “Mutualità per le categorie inferiori” (art.24).

Con riferimento alla prima, una quota pari almeno al 4% dei guadagni ottenuti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi agli eventi delle competizioni organizzate da parte della Serie A era dedotta per il finanziamento di eventi a destinazione vincolata, che i club di Serie B e C avrebbero presentato per mezzo della lega di appartenenza, ma anche per il sostegno di due progetti riferiti a discipline extracalcistiche.

Quanto alla seconda, il 6% dei medesimi introiti era destinato al sostegno e alla gestione dei club di Serie B e C.

La legge 225/2016 è intervenuta sul tema. Da un lato, abrogando l’originario art.24; dall’altro, operando con una modifica all’art.22.

Infatti, il legislatore ha in primo luogo ritenuto che la mutualità per le categorie inferiori costituisse un istituto sine causa. Il fatto che i club di Serie B e C ricevessero contributi senza la previsione di una controprestazione è stato soggetto a censura da parte del legislatore, il quale con la legge 225/2016 ha fatto confluire la relativa quota all’interno della mutualità generale, pari dunque al 10%.

Pertanto, il 6% dell’abrogata “mutualità per le categorie inferiori” si aggiunge al 4% originario previsto per originariamente per la mutualità generale.

In secondo luogo, il legislatore ha eliminato la previsione per la quale si assisteva al finanziamento di due progetti inerenti attività extracalcistiche, indirizzando le relative somme a progetti del comparto calcistico, promuovendo una politica volta alla cd. tutela dei vivai, volta a favorire la convocazione dei giovani calciatori per le selezioni della nazionale italiana.

Da quanto descritto, appare plausibile un possibile ritorno all’assetto normativo antecedente la legge 225/2016.

Se da un lato il legislatore con tale ripensamento sembra accogliere il generale principio di solidarietà economica, alla luce del quale risulta doveroso il sostegno verso le più piccole realtà, dall’altro si può ben cogliere come tali previsioni comportino un forte rischio di distrazione di fondi relativi ad un determinato settore verso altri estranei alla creazione del suddetto.

Per quanto concerne le novità, interessante la possibilità di destinare una parte della mutualità generale ad una politica volta a favorire l’inserimento occupazionale di ex-calciatori.

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