La posizione della Cassazione sulle responsabilità degli amministratori del terzo settore

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In breve

Alcune questioni sono state, di recente, sollevate presso la Corte di Cassazione […]

Alcune questioni sono state, di recente, sollevate presso la Corte di Cassazione e ciò ha permesso al giudice di legittimità di esprimersi e fare delle precisazioni in merito alla responsabilità che pende sugli amministratori di associazioni non riconosciute.

 Il primo caso è stato risolto con l’ordinanza n. 899 del 13/01/2022, con la quale la Corte ha affrontato il tema di un’associazione non riconosciuta in liquidazione e ha statuito che: durante lo scioglimento, o viene nominato un liquidatore a cui viene affidata la rappresentanza dell’ente oppure la rappresentanza in giudizio attiva e passiva continua a competere ai precedenti titolari degli organi esponenziali, chiamati ad operare in regime di prorogatio. In tal modo la responsabilità personale del legale rappresentante si estingue solamente al compimento di tutti i rapporti attivi e passivi.

Di seguito, la Cassazione ha emesso l’ordinanza n. 2953 del 01/02/2022, con la quale ha dichiarato la legittimità della notifica della cartella esattoriale al rappresentante legale di un’associazione non riconosciuta, anche qualora manchi l’emissione e la comunicazione di un autonomo atto impositivo a quel soggetto quale coobbligato solidale, purché l’atto di accertamento sia stato emesso nei confronti dell’ente. Non risulta, infatti, violato il diritto di difesa del rappresentante coobbligato, poiché gli è comunque data possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando l’atto lesivo notificato ed anche quelli presupposti, eventualmente non comunicati.

Viene così fermamente puntualizzato che la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante, per i debiti tributari gravanti sull’associazione non riconosciuta, deriva sia dall’effettiva ingerenza esercitata nella gestione dell’ente sia dal corretto adempimento degli obblighi tributari spettanti a tale persona.

Infine, i giudici di legittimità hanno ripartito, nell’ordinanza n. 6626 del 01/03/2022, il principio dell’onere probatorio, attribuendolo a chi sostiene la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta, qualora si cerchi di provare il ruolo assunto o la partecipazione alle attività gestorie in nome e per conto dell’associazione, mentre la controprova spetta a chi è chiamato a rispondere, ex art. 38 c.c., delle obbligazioni sociali. Ciò comporta la ridotta possibilità per il legale rappresentante, che succeda ad un precedente soggetto, di eccepire la propria estraneità dalla gestione associativa e, conseguentemente, l’assenza di responsabilità attribuibile al medesimo, dovendo ora essere considerati tutti gli adempimenti tributari e non solo l’effettiva partecipazione alle operazioni compiute per l’associazione.

Ecnews.it – novembre 2022, a firma di Guido Martinelli e Marilisa Rogolino

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