Finalmente il riconoscimento per i chinesiologi

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In breve

La Riforma dello sport provvede a definire la figura professionale del chinesiologo

Il decreto legislativo n. 36/2021 contiene al Titolo V, Capo III, le “Ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie”, con cui finalmente si certifica, all’art. 41, il riconoscimento delle figure professionali del chinesiologo di base, chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate e chinesiologo sportivo, oltre al manager dello sport, e si disciplina l’assistenza nelle attività motorie e sportive all’art. 42.

La professione esisteva già da anni ed aveva anche un proprio percorso formativo universitario; nel recente passato abbiamo pure assistito ad un aumento dei suoi componenti, ma il legislatore non si era mai premurato di darne un formale riconoscimento. L’occasione è però giunta con la riforma dello sport e, dunque, oggi la figura viene riconosciuta con una legge statale.

Innanzitutto, partiamo dalla definizione, seppur non contenuta nel testo, di questo lavoratore: chinesiologo è colui o colei che, con una laurea in scienze motorie, di durata triennale o specialistica, conosce il movimento umano razionale.

L’art. 41 riconosce i soggetti inquadrabili come chinesiologi, competenti a garantire il corretto svolgimento delle attività fisico motorie, tutelare il benessere fisico e promuovere corretti stili di vita.

Per esercitare la professione di chinesiologo di base è necessario ottenere la laurea triennale in “Scienze delle attività motorie e sportive” e ciò che viene svolto attiene, più in generale, all’attività sportiva in tutte le sue forme e finalità: egli si occupa infatti dell’attività motoria, individuale o di gruppo, diretta a mantenere e recuperare le migliori condizioni di benessere fisico, svolta per obiettivi compensativi, educativi, ricreativi o sportivi, ed anche a migliorare la qualità della vita attraverso l’esercizio fisico, oltre alla pratica di personal training e preparazione atletica a livello non agonistico.

Per essere chinesiologi delle attività motorie preventive ed adattate è invece richiesto il possesso della laurea magistrale in “Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate”. L’oggetto della professione si focalizza sulla progettazione e attuazione di programmi di attività motoria, tesi a raggiungere e quindi mantenere le migliori condizioni di benessere psicofisico, a seconda delle diverse caratteristiche dei soggetti, sull’organizzazione e pianificazione di attività e stili di vita che aiutino, con lo sport, a prevenire malattie e migliorare la qualità della vita, sulla prevenzione di difetti di postura, sul recupero funzionale nel contesto di riabilitazione e, infine, sulla programmazione, coordinamento e valutazione dell’attività motoria in soggetti diversamente abili o che versino in condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate.

Infine, per divenire chinesiologo sportivo, deve ottenersi la laurea magistrale in “Scienze e Tecniche dello sport”, di modo da acqusire le competenze per progettare, coordinare e dirigere, sotto il profilo tecnico, le attività di preparazione atletica nel settore agonistico, fino ai livelli più alti, ed esercitare attività di preparazione fisica e tecnica personalizzata per atleti agonistici di sport individuali o di squadra.

Successivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri potrà adottare un decreto o delegare per l’adozione un’autorità politica competente in materia di sport, d’intesa col Ministro dell’università e della ricerca, contenente le disposizioni attuative riguardanti il percorso formativo e il profilo professionale dei chinesiologi.

L’art. 42 prevede obbligatoriamente la presenza di un chinesiologo o di un istruttore della specifica disciplina, in possesso di un’equipollente abilitazione professionale, per i corsi di attività motoria e sportiva, svolti in palestre, centri e impianti sportivi, quando vi sia il pagamento di un corrispettivo o quota di adesione.

In violazione di questa disposizione, scattano le sanzioni per i trasgressori, consistenti in una sanzione pecuniaria che varia da € 1.000,00 a € 10.000,00.

L’unica esenzione dall’obbligo di presenza è stata accordata per la attività sportive disciplinate dalle Federazioni nazionali, Discipline associate e Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, che CONI e CIP riconoscono, per le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute o per le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell’individuo che comportino attività motorie.

La riforma si è mossa, chiaramente, nella direzione di garantire la maggior sicurezza tecnica a favore di quanti fruiscono di corsi sportivi, dovendo essere sempre previsti e presenti soggetti esperti e dotati di attestati.

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