La professione dell’agente sportivo tra riforma dello sport e fisco

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In breve

Alla luce della riforma dello sport e della circolare dell’Agenzia delle Entrate, la professione dell’agente sportivo assume una più chiara regolamentazione, anche grazie all’intervento della Cassazione

Nell’ambito della Riforma dello sport avviata dalla legge n. 86/2019, uno dei decreti è dedicato alla figura dell’agente sportivo. L’agente sportivo configura infatti quel professionista che, mediante un contratto di mandato conferitogli da un atleta o da una società sportiva, favorisce i contatti tra le parti, con l’obiettivo di facilitare l’accordo per concludere, risolvere o rinnovare un contratto di lavoro sportivo, favorire il trasferimento delle prestazioni lavorative sportive con la cessione del suddetto contratto da un sodalizio ad un altro o assistere nel tesseramento dello sportivo presso la Federazione nazionale.

Il decreto legislativo n. 37/2021, infatti, regolamenta la professione dell’agente sportivo,  attualmente  disciplinata in modo farraginoso e frammentato attraverso la legge di bilancio del 2018 (art. 1, comma 373 della legge n. 205/2017, poi infatti abrogato), vari DPCM, il Regolamento del Coni e i regolamenti di alcune  Federazioni professionistiche (in particolare FIGC e FIP).

Molte delle norme, che in precedenza erano contenute nella fonte secondaria, sono ora  invece riportate nel testo di legge, e dunque innalzate al livello di rango primario. Vengono così disciplinate da una legge le modalità di accesso alla professione e di iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, è riconosciuto il carattere permanente, personale e non cedibile del titolo conseguito al termine dell’esame di abilitazione e, conformemente alla direttiva UE 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali all’interno dell’Unione Europea, sono determinate le misure compensative per l’iscrizione al registro da parte di coloro che provengano da un altro Stato unionale e, mediante un DPCM da adottare, sarà regolata anche la condizione degli agenti extracomunitari.

L’iscrizione al Registro nazionale sarà compatibile anche per gli avvocati iscritti nell’apposito albo, sancendo così di fatto una volta per tutte la possibilità di svolgere le due professioni.

Fondamentale è la regola per cui le società e i lavoratori sportivi, che vorranno avvalersi delle prestazioni di questi professionisti, dovranno esclusivamente rivolgersi a soggetti iscritti nel predetto Registro, essendo infatti assolutamente vietato affidarsi a chiunque non sia riconosciuto e a pena di nullità dell’incarico conferito (fattispecie che integra la commissione del reato di abusivo esercizio della professione, ai sensi dell’art. 348 c.p.), venendo così garantita la professionalità del settore e la tutela per chi necessita di assistenza; a pena, in aggiunta, di una possibile violazione che sarà segnalata alla Procura federale per gli opportuni provvedimenti sanzionatori.

L’attività dovrà essere esercitata secondo correttezza, indipendenza e trasparenza, evitando le incompatibilità e i possibili conflitti di interesse, sia in riferimento all’eventuale ulteriore professione svolta sia nei rapporti all’interno del mondo sportivo. Perciò chi decide di svolgere questo lavoro non può essere anche dipendente di amministrazioni pubbliche, avere cariche o incarichi nel pubblico, nemmeno in partiti politici o organizzazioni sindacali.

Altresì, devono essere limitate le ulteriori posizioni nel settore dello sport, ragion per cui l’agente non deve essere un lavoratore sportivo, non deve essere tesserato presso la medesima Federazione, non deve avere situazioni di lavoro o incarichi all’interno degli enti dello sport, di qualsiasi livello, o associazioni o società.

Per evitare ogni possibile collusione e lesione dei caratteri di trasparenza, autonomia e indipendenza, sono poi attenzionati quei rapporti, anche solo di fatto, dai quali scaturisca un’influenza sulle componenti dello sport che operino nella medesima disciplina sportiva. La definizione di influenza è sicuramente ad ampio spettro e perciò necessita di adattamento, caso per caso, alla situazione concreta. Potrà,  quindi, essere utile a definire in modo più chiaro le circostanze di fatto il Codice Etico, che dovrà essere emanato dal Coni entro 9 mesi dal 1° gennaio 2023, cioè l’entrata in vigore del decreto 37. Il testo, comunque, si premura di sottolineare alcune pratiche vietate: in particolare, è la norma a precludere la possibilità di avere interessi diretti o indiretti in imprese, società e associazioni del settore sportivo, interessi ulteriori al compenso spettante nel caso di trasferimento di un lavoratore sportivo, offrire vantaggi ad altri per indurre a sottoscrivere un contratto di mandato o a risolverne uno in essere, svolgere trattative con società nelle quali siano esistenti conflitti di interesse e situazioni di legame di parentela o di lavoro.

Addentrandoci nella normativa che si applicherà al lavoro proprio dell’agente sportivo, è previsto che la sua attività sarà sempre e solo svolta personalmente da chi è in possesso del titolo abilitativo, ma può essere organizzata in forma societaria, mediante società di persone o di capitali. Per evitare che soggetti non abilitati possano fittiziamente praticare questa professione, anche in assenza di abilitazione ottenuta tramite il superamento delle prove di esame, è previsto che la società di agenti sia rispettosa di determinati requisiti tassativi: l’oggetto sociale deve corrispondere all’attività propria dell’agente o comunque connessa e strumentale, la maggioranza assoluta (50%+1 delle quote), così come la rappresentanza e i poteri di gestione della persona giuridica, deve essere attribuita agli iscritti al Registro ed eventuali soci non possono detenere partecipazioni in altre società operanti in questo campo.

Definite le modalità di svolgimento della professione, l’attività si articola nella sottoscrizione del contratto di mandato sportivo tra la società sportiva o il lavoratore sportivo e l’agente (è permesso anche poter assistere entrambi, a patto che tale situazione sia espressamente indicata e accettata), singolarmente o nella sua forma sociale. Il contratto di mandato è vincolativamente redatto per iscritto, a pena di nullità, in lingua italiana (viene prevista la possibilità di scriverlo nella lingua di uno dei paesi dell’UE, ma deve essere sempre accompagnato dal contratto in lingua italiana, il quale, in caso di contrasto interpretativo, prevale) e deve contenere gli elementi delle generalità delle parti contraenti, l’oggetto, la data di stipulazione, il compenso e le condizioni di pagamento e, infine, deve essere sottoscritto da entrambe le parti. Il suo termine massimo di durata è stabilito in due anni.

L’agente può agire in esclusiva o senza esclusiva. Il decreto, all’art. 5, comma 4, fa chiarezza e prevede categoricamente che chi ricorre ai servizi dell’agente potrà conferire il mandato in esclusiva, solamente nel caso in cui tale clausola venga apposta all’interno dell’accordo.

Con la riforma vi sarà inoltre una significativa novità, poiché l’assistenza verrà fornita ai lavoratori sportivi fin dai 14 anni di età. I minori saranno infatti tutelati da alcune garanzie: innanzitutto, il contratto sarà redatto e depositato anche nella propria lingua, qualora l’infradiciottenne provenga da uno Stato estero, la firma dovrà essere apposta obbligatoriamente da uno dei genitori o da chi ne ha la tutela o curatela legale e, infine, nessun pagamento sarà dovuto all’agente del minore per l’attività svolta, anche se la società o associazione potrà effettuarlo in sua vece.

Il 21 novembre scorso l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato, in seguito ad un quesito sottopostole, il parere contenuto nella circolare n. 69/E. Con tale documento di prassi amministrativa l’Agenzia ha innanzitutto inquadrato l’attività svolta dall’agente sportivo come una vera professione, conformandosi alla volontà del legislatore espressa sia nella legge delega sia nel decreto legislativo, e con la caratteristica della personalità, dovendo costui svolgere un’opera di assistenza, consulenza e mediazione, per precisate finalità nell’ambito di quello specifico settore dell’ordinamento giuridico sportivo, e seguendo determinati principi e valori.

Considerato ciò insieme agli altri elementi che caratterizzano il nuovo decreto, è chiaro che il legislatore abbia voluto regolamentare in modo compiuto e dettagliato tutta l’attività dell’agente, anche sotto il profilo dei compensi, che sono determinati dalle parti come forfait o percentuale del valore di transazione delle prestazioni sportive o di retribuzione lorda del lavoratore sportivo, come indicata dal contratto di lavoro ottenuto mediante la prestazione e l’assistenza dell’agente. Inoltre è previsto che debbano essere trasmessi attraverso modalità tracciate, da chi si avvale della prestazione e, solo a favore del lavoratore, dalla società sportiva che sia stata eventualmente autorizzata a tal fine.

Alla luce di questi aspetti, e in assenza di una disposizione espressa che qualifichi definitivamente i redditi conseguiti, l’Agenzia ha pronunciato il proprio parere nel senso di ritenere la loro natura appartenente alla categoria dei redditi di lavoro autonomo, ex art. 53 del Tuir (d.P.R. n. 917 del 1986). Perciò, quando il sostituto d’imposta eroghi tali redditi, a questi si applica la ritenuta alla fonte a titolo di acconto secondo l’art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Qualora l’organizzazione dell’attività sia, invece, in forma societaria commerciale, allora i redditi prodotti saranno classificati redditi d’impresa, poiché rileva il fatto di operare attraverso la persona giuridica di tipo commerciale, e, di conseguenza, non saranno assoggettati alle ritenute d’acconto.

Il quadro complessivo, già mutevole di per sé, viste tutte le novità fino a qua descritte, si arricchisce anche di tre recentissime ordinanze della Corte di Cassazione, nn. 35200, 35251 e 35289 del 30 novembre, le quali confermano e avallano la posizione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna n. 69 del 2012 sancendo infatti la corretta applicazione del principio di cassa in riferimento ai compensi percepiti dagli agenti sportivi, perché trattasi di attività di lavoro autonomo, perciò soggetta all’art. 54 del Tuir.

Per avere una visione più completa della categoria, di cui oggi abbiamo trattato, bisognerà comunque attendere l’emanazione del decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’autorità delegata, previsto dall’art. 12 del decreto 37, che conterrà numerose previsioni integrative circa l’esame, il Registro, le cause di cancellazione, i tirocini professionali e i corsi di formazione, oltre alle disposizioni in tema di sanzioni sportive per le violazioni commesse. Sarà poi bene attenersi anche all’ulteriore normativa applicabile, come, a titolo esemplificativo, quella di Coni, Cip e delle Federazioni internazionali di riferimento. Infine, si evidenzia ancora come sia previsto che uno o più ulteriori decreti del Presidente del Consiglio o dell’autorità delegata dovranno essere adottati entro 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, con l’obiettivo di individuare i parametri mediante cui calcolare il compenso agli agenti sportivi, e che  tali misure potranno essere aggiornate ogni cinque anni.

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