Il volontario secondo la Riforma dello Sport

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In breve

La Riforma disciplina questa figura così utile per molte associazioni sportive e non solo

Lo sport è un mondo ampio e non è riducibile solamente a quello praticato da atleti professionisti, sotto i riflettori e con contratti di un certo rilievo.

Al di sotto di questo livello, messo costantemente al centro dell’attenzione mediatica innanzitutto, è infatti presente una moltitudine di soggetti che, fino all’avvento della Riforma dello Sport, ha operato e agito in assenza di molte tutele.

Proprio il decreto legislativo 36/2021, in attuazione della legge delega 86/2019, ha fissato il proprio obiettivo in merito all’estensione di diritti e garanzie all’interno di tutto il settore, in particolare per tutti coloro che fino ad ora sono stati considerati dilettanti e pertanto esclusi dalla legge 91/1981, che era rivolta esclusivamente al professionismo.

Ma la Riforma ha saputo andare ancora oltre e introdurre finalmente una disciplina anche per i cosiddetti volontari, cioè coloro che, spontaneamente e senza un ritorno economico, donano il proprio tempo e le proprie capacità per puro spirito sportivo, mossi dalla loro pura passione per lo sport e sulla base di relazioni sociali e solidali.

È stato infatti previsto, all’art. 29 del decreto n. 36, come modificato dal correttivo, – superando la categoria degli amatori, che era rimasta a metà tra i lavoratori sportivi e i volontari del terzo settore – che i volontari sportivi potranno svolgere attività istituzionali, quali l’esercizio diretto dell’attività sportiva, la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti, con finalità amatoriali.

I beneficiari di queste prestazioni potranno essere non solo le associazioni e le società sportive, ma anche le Federazioni sportive, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, il Coni e Sport e salute; inoltre anche l’area paralimpica potrà contare sull’apporto di queste risorse.

L’opera svolta dal volontario non deve essere soggetta a retribuzione, in nessun modo. È fatto espressamente divieto di agire per fini di lucro, anche solo indiretti, e possono essere oggetto di rimborso solo le spese, che siano asseverate da documentazione, riguardanti vitto, alloggio, viaggi e trasporti che i volontari abbiano dovuto affrontare in occasione di trasferte compiute all’esterno del territorio del Comune di residenza dell’interessato. I rimborsi saranno comunque esclusi dalla formazione del reddito di chi li percepisce. Manca però una disciplina, a proposito di questa figura, dettagliata quanto quella per il terzo settore, dove sono previsti: l’autocertificazione delle spese sostenute ed il limite massimo per questi rimborsi esteso a 150 euro al mese.

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