Quando effettuare il pagamento dei tributi sospesi per gli enti sportivi?

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In breve

È concessa la rimessione in termini dei versamenti tributari sospesi per le società e gli enti sportivi, mediante pagamento unico o rateizzato, con maggiorazione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 80/E del 27 dicembre 2022, con cui ha dettato le istruzioni per la compilazione del modello F24 per il pagamento dei tributi sospesi, scaduti il 22 dicembre, da effettuare entro la nuova data del 29 dicembre.

Il testo del disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, approvato alla Camera il 24 dicembre, fissa all’articolo 1, commi 160 e 161, la rimessione in termini dei versamenti dei tributi sospesi riguardanti l’Iva e le ritenute alla fonte, anche le addizionali regionale e comunale, del periodo da gennaio ad aprile 2022, per gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni in corso di svolgimento.

Vengono considerati tempestivi i versamenti effettuati entro il 29 dicembre in un’unica soluzione; in alternativa, si possono suddividere i pagamenti in 60 rate mensili uguali, con il versamento delle prime tre entro il 29 dicembre e le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese a partire dal prossimo gennaio. Per le società e gli enti sportivi, che optino per questa soluzione, è aggiunta una maggiorazione del 3% dell’intero ammontare, che dovrà essere interamente versata contestualmente alla prima rata, utilizzando il codice tributo “1668” e indicando l’anno di riferimento “2022”.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di quanto dovuto, entro le scadenze prescritte, gli enti, le associazioni e società sportive decadranno dal beneficio della rateizzazione e si applicheranno le sanzioni connesse all’inadempimento tributario, sotto i profili amministrativo, penale e sportivo.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate non fa riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali e ai versamenti relativi alle imposte dirette, per i quali non vi è quindi rimessione in termini.

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