La formazione sportiva può essere esclusa dall’IVA ad alcune condizioni

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In breve

Per le a.s.d. sono stabilite agevolazioni sull’IVA quando l’attività di formazione sportiva è rivolta ad associati o tesserati

La risposta n. 7/2022 dell’Agenzia delle Entrate segue al quesito posto da una a.s.d. circa il trattamento applicabile ai corrispettivi percepiti per lo svolgimento di attività di formazione sportiva, autorizzata dalla Federazione, impartita ai bambini e ai ragazzi fino a 12 anni.

Ad avviso dell’Agenzia l’art. 143, comma 1, TUIR prevede che nella determinazione del reddito, per le a.s.d., non sono da considerarsi attività commerciali le prestazioni di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c. (riguardante le categorie di imprenditori obbligati ad iscriversi nel registro delle imprese), rese in conformità alle finalità istituzionali da un’associazione senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi, inferiori o uguali ai costi di diretta imputazione.

In particolare, il requisito della “specifica organizzazione” si ritiene rispettato quando l’attività viene effettuata senza un’organizzazione di mezzi e risorse specificatamente dedicata al raggiungimento del risultato economico. Tale circostanza, da verificare di volta in volta in concreto, si realizza quando l’attività di formazione viene svolta dalle scuole calcio (nel caso specifico sottoposto al parere) mediante la disponibilità e l’utilizzo di mezzi e risorse, come impianti sportivi e personale, dell’associazione stessa.

L’art. 148, comma 3, TUIR definisce non commerciale l’attività che sia destinata all’attuazione degli scopi istituzionali nei confronti di iscritti, associati, partecipanti oppure altre associazioni di una stessa organizzazione. In linea con i precedenti di prassi (circolare n. 18E/2018) l’Agenzia chiarisce che non sono imponibili, ai fini IRES, le prestazioni di enti non commerciali associativi, nel rispetto di tutti i seguenti presupposti:

a) organismi associativi tassativamente indicati dalla norma, tra cui le a.s.d.;

b) attività effettuata “in diretta attuazione degli scopi istituzionali” dell’ente;

c) cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese in favore di iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

La decommercializzazione caratterizza anche quelle attività che sono effettuate nei confronti di soggetti non associati, purché questi siano tesserati presso Federazioni sportive, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva, a cui, al contempo, l’ente dilettantistico sia affiliato.

Per quanto concerne l’IVA, l’Agenzia delle Entrate ricorda la disposizione dell’art. 4, comma 4 del d.P.R. 633/1972, secondo cui non è soggetta a imposta l’attività che l’a.s.d. effettui nei confronti degli associati o di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (ricompresi eventualmente anche meri frequentatori o semplici praticanti). Si applica, invece, l’IVA nella misura ordinaria in tutti gli altri casi, quando si tratti di soggetti non associati o tesserati, non essendo collegabile alla formazione indicata dall’art. 10, n. 20 del d.P.R. suddetto.

Questa norma è in vigore fino al 31 dicembre 2023 e stabilisce così l’esclusione dall’IVA dell’attività di formazione effettuata dalle ASD.

Tra i requisiti che devono essere rispettati, è richiesto che gli enti conformino i loro statuti alle clausole dirette a garantire la non lucratività, nonché l’effettività del rapporto associativo.

Infine, l’Agenzia precisa che, per godere delle previste agevolazioni, le associazioni devono comunicare all’Agenzia stessa, mediante modello EAS, i dati e le notizie rilevanti agli effetti fiscali.

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