Autodichiarazione Aiuti COVID

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In breve

Aggiornato il modello Autodichiarazione Aiuti COVID da presentare entro il 31/01/2023
Scadenza diversa per la registrazione nell’RNA

Mentre si avvicina la scadenza per presentare l’Autodichiarazione Aiuti COVID (31 gennaio 2023), l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti alle domande ricevute ed ha aggiornato il modello e le istruzioni per la sua compilazione.

Autodichiarazione Aiuti COVID: come compilare la sezione “Altri aiuti del quadro A (sezione II)”

Per fare chiarezza su questo interrogativo, l’Agenzia delle Entrate analizza il caso di un contribuente che ha usufruito degli aiuti dal regime ad “ombrello” elencati nell’Art. 1 del Decreto Ministeriale dell’11 Dicembre 2021 riconosciuti nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework (Tf) e di altri aiuti che non fanno parte di questo regime impattanti nella sezione 3.12 del Tf.

Cosa fare in questo caso:

  • Compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1. del Tf
  • NON compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.12 del tf
  • Compilare la sezione I del quadro A, andando a barrare la casella “Sez. 3.1” in corrispondenza degli aiuti ricevuti che fanno parte del “regime ombrello”
  • NON compilare la Sezione II del quadro A

E’ estremamente importante seguire questi punti per una corretta compilazione dell’autodichiarazione, in caso di errore ne verrebbe bloccato l’invio.

Modalità di restituzione degli Aiuti Covid

Tra le ulteriori informazioni, si trovano quelle riguardanti le modalità di restituzione degli aiuti di Stato COVID, sottolineando che per il versamento è necessario seguire l’ordine cronologico della loro registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).

Per quanto riguarda le agevolazioni COVID ricevute in eccesso, è possibile sottrarle dagli aiuti successivi ricevuti nel quale rientrano:

  • Bonus Tessile
  • Credito di Imposta per investimenti nel Mezziogiorno
  • Contributi fondo perduto wedding
  • Intrattenimento
  • Credito d’Imposta locazioni imprese turistiche
  • ecc.

oppure, l’importo eccedente può essere volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, tramite l’autodichiarazione (modello F24).

Si ricorda, inoltre, che la registrazione all’interno dell’RNA è stata prorogata dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023, concedendo difatti all’Agenzia delle Entrate un tempo più lungo per la registrazione degli aiuti alla sezione 3.1 e 3.12 del Temporary framework.

Possibilità di annullare e presentare una nuova autodichiarazione

Autodichiarazione Aiuti COVID

Insieme a tutte queste informazioni, si aggiunge la possibilità di annullare un’autodichiarazione precedentemente trasmessa, presentandone una nuova entro il termine del prossimo 31 gennaio.

In particolare, nel riquadro “Dichiarante” del frontespizio, accanto alla casella “Definizione Agevolata”, si trova una nuova casella con scritto “Annullamento”.

Nel caso si decidesse di presentarne una nuova, i passaggi da seguire sono:

  • Barrare la casella di “Annullamento” nel frontespizio
  • Compilare solo i riquadri:
    • “Dichiarante”
    • “Rappresentante firmatario della Dichiarazione” (in presenza di rappresentante/erede)
    • “Sottoscrizione”
    • “Impegno alla presentazione telematica” (in presenza di incaricato della della trasmissione della dichiarazione)

Se si intendesse annullare una dichiarazione trasmessa oltre il 31 gennaio ed entro 60 giorni dal pagamento; occorre presentarne una nuova entro tale termine, seguendo le informazioni sopracitate e aggiungendo una barra sulla casella “Definizione agevolata” nel frontespizio.

Per i contribuenti che rientrano nella definizione agevolata riportata dall’art 5 commi da 1 a 9 del DL 41/2021 , presentano la dichiarazione entro il 31 gennaio, o entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Nel caso in cui il termine cada oltre il 31 gennaio, i contribuenti che hanno beneficiato di ulteriori aiuti tra quelli appartenenti alla sezione I del quadro A sono tenuti a presentare una prima dichiarazione entro i termini ed una seconda dichiarazione oltre il 31/01 ed entro i 60 giorni dal pagamento. Quest’ultimi devono fare riferimento alla definizione agevolata, se non già inclusa nella prima dichiarazione.

In merito alla seconda dichiarazione, non va presentata se fosse barrata la casella “ES” nella prima a condizione che continuino ad esistere le condizioni per compilarla.

Riassumendo: la nuova dichiarazione sostituisce quella già presentata se inviata entro il 31 gennaio ad eccezione dei i contribuenti rientranti nella definizione agevolata, in quanto la seconda dichiarazione presentata oltre il 31/01 non sostituisce la prima.

Il Sole 24 ore del 15 gennaio 2023 a cura di Lorenzo Lodoli e Benedetto Santacroce

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