Contro la violenza c’è l’intesa tra le Procure

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In breve

È stato siglato l’accordo che prevede l’intesa tra Procura della Repubblica di Milano e Procura Generale dello Sport del Coni

Il 2023 si apre con un importante accordo tra le istituzioni per la lotta coordinata e sinergica alla violenza e per la tutela delle sue vittime.

In data 11 gennaio 2023 a Milano, infatti, è stata sottoscritta l’intesa tra il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano Marcello Viola, il Presidente del Coni Giovanni Malagò e il Procuratore Generale dello Sport Ugo Taucer.

Tale protocollo risponde alla necessità di creare delle procedure standard di condivisione delle informazioni sulle vittime dei reati di violenza, sarà così possibile superare gli ostacoli e ridurre le differenze sostanziali che intercorrono tra il procedimento penale e quello sportivo. Il fine di questo accordo è permettere una più forte e stretta collaborazione tra chi svolge attività inquirente, nei propri distinti campi di intervento, affinché il coordinamento tra le parti favorisca una migliore trattazione delle situazioni connesse ai reati di violenza contro la persona commessi all’interno del mondo sportivo da tesserati.

Tale intesa va a completare la struttura che lega i procedimenti penale e disciplinare sportivo. Difatti, una medesima fattispecie commessa da un soggetto appartenente all’ordinamento sportivo e con questo collegata è soggetta a due possibili procedimenti: quello penale di fronte al Tribunale ordinario e quello disciplinare sportivo dinnanzi ai competenti giudici federali. Tra i due rispettivi e distinti organi inquirenti e requirenti è ammessa una reciproca comunicazione, ai sensi del codice di procedura penale e delle norme sportive (Statuto Coni, Codice di Giustizia Sportiva del Coni e Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport).

Partendo dall’art. 116 c.p.p., chiunque abbia un interesse può chiedere alla Procura della Repubblica o al Tribunale che gli vengano rilasciati atti, sotto forma di copie, estratti o certificati; sarà cura proprio del pubblico ministero o del giudice competente provvedere all’istanza di accesso.

Il Codice di giustizia sportiva (art. 49), a sua volta, autorizza il Procuratore federale a richiedere l’acquisizione di atti e documenti, che siano rilevanti per la propria funzione, depositati presso la Procura o il Tribunale dello Stato; chiaramente analoga facoltà è in capo alla Procura Generale dello Sport del Coni, la quale può, in seguito, trasmettere al singolo procuratore federale quanto gli sia stato comunicato. Allo stesso tempo qualora il procuratore federale abbia appreso notizia di fatti rilevanti anche per il p.m., li trasmette direttamente o tramite il Presidente della Federazione.

Per la natura che li caratterizza, i due tipi di procedimento, penale e sportivo, corrono su binari separati e la differenza sotto il profilo temporale è marcata. Proprio questa intesa, favorendo la collaborazione tra gli organi, mira a raggiungere la contestualità del loro svolgimento anche per evitare ulteriori situazioni di disagio alla vittima del fatto illecito.

Sono dunque disciplinate le modalità operative con le quali verranno acquisite le informazioni e la documentazione. In caso di procedimento penale, il p.m. potrà chiedere alla Procura Generale dello Sport informazioni sul soggetto indagato, che nel frattempo sia tesserato o affiliato presso il Coni, in modo da avere conoscenza di ruolo assunto, attività svolte, segnalazioni o procedimenti disciplinari precedenti e ogni altra notizia che possa risultare utile alle indagini. La Procura sportiva assicura il proprio impegno a trasmettere le informazioni utili in suo possesso e, di contro, può avanzare richiesta per la visione del certificato di iscrizione delle notizie di reato del soggetto tesserato o affiliato sotto indagini ed accedere ai relativi atti.

Entrambe le Procure si impegnano a garantire reciprocamente celere e completo riscontro alle richieste pervenute. Inoltre, l’esercizio della funzione inquirente e requirente della procura sportiva non deve mai costituire motivo di ostacolo all’attività investigativa dei magistrati; qualora ci sia il rischio che ciò possa accadere, allora gli accertamenti in ambito sportivo devono essere prontamente interrotti fino alla cessazione del segreto investigativo.

Infine, il protocollo è a tempo indeterminato ed entra direttamente in vigore al momento della sottoscrizione, avvenuta l’11 gennaio.

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