Onlus, con la riforma una nuova veste per l’attività

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In breve

Assegnato alle Onlus il contributo 5×1000 per tutto il 2023.
Occorre prepararsi al nuovo Registro con i bilanci 2021 e 2022

Con la riforma, le Onlus stanno passando un periodo di transizione definito da:

  • Il Decreto Mille proroghe per i contributi 5×1000;
  • Il termine del regime fiscale di favore previsto dal Dlgs 460/1997 a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione da parte della Commissione UE.

Modello Onlus e il decreto Milleproroghe

Il decreto Milleproroghe assegna ancora per tutto il 2023 alle Onlus iscritte all’anagrafe alla data del 22 novembre 2021, la possibilità di usufruire del contributo 5×1000 ripartito dall’Agenzia delle Entrate.

Decisione importante per queste realtà in attesa del vaglio UE, in analogia a quanto avviene per gli altri ETS.

I fattori da considerare

Sotto il profilo della rendicontazione è evidente che queste organizzazioni, anche se non iscritte al Runts in quanto ETS nel periodo transitorio, sono tenute a predisporre il bilancio secondo le regole stabilite dal Dm del 5 marzo 2020.

Anche le Onlus che vorranno iscriversi durante il 2023, in base alla data della loro costituzione, saranno tenute a depositare gli ultimi due o l’ultimo bilancio di esercizio, ai fini dell’istanza di accesso al Runts.

Secondo quanto detto, le Onlus che stanno valutando di accedere al Terzo Settore senza attendere il termine ultimo (31 marzo del periodo di imposta successivo all’autorizzazione dell’UE) dovranno:

  • Verificare la corretta predisposizione dei propri bilanci, partendo dall’esercizio 2021;
  • In caso di entrate superiori a 1 milione di euro, rimane l’obbligo, già previsto dal 2020, di predisporre il bilancio sociale da pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno. Con l’iscrizione al Runts ne viene richiesto anche il deposito.

Iscrizione al Runts

Per le realtà dotate di personalità giuridica, l’iscrizione al Runts avviene con il deposito dell’attestazione notarile sulla sussistenza del patrimonio minimo, corredata da una relazione giurata o da una situazione patrimoniale aggiornata a non più di 120 giorni.

E’ corretto valutare l’iscrizione al Runts sotto due aspetti fiscali.

Il primo aspetto riguarda l’abrogazione del Dlgs 460/1997. Insieme al regime fiscale di favore verranno meno anche i limiti di questo Dlgs, permettendo ad esempio la possibilità di ricevere sponsorizzazioni.

Il secondo aspetto rientra nei parametri fissati dall’art 79 del Codice del Terzo Settore ai fini della non commercialità o meno dell’ente.

In questo senso, quindi, le Onlus che svolgono le proprie attività a titolo gratuito o dietro corrispettivi, senza superare i costi effettivi, rientrano nella categoria di ETS non commerciali dandogli la possibilità di scegliere la sezione più adeguata alle proprie esigenze.

Nel caso di qualificazione come ETS di natura commerciale, queste Onlus sono soggette al regime di tassazione ordinario. In tale situazione, si potrà scegliere la qualifica di impresa sociale in relazione a un volume di ricavi consistente, specie con una presenza significativa di personale dipendente.

In quest’ultima circostanza, è utile valutare i tempi d’ingresso nel Runts in funzione del possibile inquadramento fiscale, secondo l’art 18 del Dlgs 112/2017 (ad oggi non ancora operativo).

Il Sole 24 ore del 19 gennaio 2023, “Onlus alla prova della riforma. Nuova veste su misura dell’attività”, a firma di Raffaele Rizzardi e Gabriele Sepio

 

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