Runts, inadempienti ed enti sospesi non avvisati

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In breve

Nuovo termine per integrare le carte per il Runts.
In caso di sospensione e non avviso, l’ente ha diritto a sessanta giorni in più

Sono 1.322 le realtà tra ODV e APS che si aggiungono alle 2.472 già iscritte al Runts senza alcun provvedimento esplicito da parte degli Uffici.

Per mantenere l’iscrizione nel Runts, queste realtà devono adempiere all’obbligo di integrazione documentale e di deposito del bilancio del 2021 nei novanta giorni successivi all’iscrizione (vedasi Nota n.5941 del 2022).

Questo termine non è da considerarsi perentorio. La mancata integrazione documentale entro i 90 giorni stabiliti non determina l’uscita dell’ente dal Runts.

Nuovo termine assegnato dagli Uffici per completare l’iscrizione al Runts

Gli Uffici competenti hanno la possibilità di assegnare un nuovo termine per gli enti che non hanno ancora integrato tutta la documentazione richiesta entro la scadenza.

Nessuna contestazione o sanzione per gli inadempienti, ma nel caso di mancata integrazione entro il nuovo termine assegnato l’iscrizione al Registro è prevista la cancellazione.

L’obbligo di aggiornamento e deposito del bilancio vale anche per quegli enti che hanno ricevuto un provvedimento di iscrizione nel Runts all’esito del procedimento di verifica.

Nel caso di cambiamenti dei dati presentati (ad esempio un nuovo legale rappresentante o l’attestazione di affiliazione ad una rete associativa del Terzo Settore), è opportuno che l’ente li comunichi ai fini della qualifica di rete.

Le ODV e le APS iscritte nel Runts hanno l’obbligo di depositare l’ultimo o gli ultimi due bilanci a seconda della costituzione, facendo attenzione a quello del 2021 che deve essere predisposto secondo gli schemi forniti dal Decreto ministeriale 39/2020.

E’ necessario che i documenti siano corredati da una relazione dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti per l’approvazione del bilancio, depositata insieme agli altri durante la richiesta di iscrizione al Runts secondo il principio di trasparenza.

Se una ODV iscritta al Registro Unico per silenzio assenso a novembre non ha provveduto a depositare la relazione sopracitata, avrà la possibilità di integrare la documentazione a seguito di diffida da parte dell’Ufficio Runts nei nuovi termini assegnati.

Gli Uffici competenti hanno il compito di effettuare dei controlli sulle ODV e APS per quanto riguarda:

  • Il corretto utilizzo dello schema di bilancio fornito;
  • In caso di adozione del modello semplificato, la verifica di ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori a 220 mila euro;
  • Per la raccolta fondi occasionale, accertare la presenza dei relativi rendiconti conformi allo schema fornito dalle linee guida, solo a partire dall’esercizio 2022.

Sessanta giorni in più all’ente non avvisato della sospensione

Se viene fatta una richiesta di integrazione della documentazione o una rettifica, l’ODV o APS in questione viene iscritta sulla piattaforma telematica del Runts nella lista degli enti con pratica di iscrizione pendente.

La comunicazione di iscrizione a questa piattaforma arriva all’ente tramite PEC o, in mancanza, via email secondo l’art. 31 del Decreto Istitutivo del Runts.

Nel caso in cui una ODV o APS si trovasse all’interno dell’elenco di enti con pratica di iscrizione pendente e non avesse ricevuto nessuno avviso da parte del Registro Unico, potrà rivolgersi all’Ufficio competente per il rinvio della richiesta di integrazione documentale.

In questa situazione, il procedimento viene sospeso per sessanta giorni dal momento dell’invio della seconda comunicazione.

Se successivamente alla verifica mancassero dei documenti o emergessero dei motivi ostativi, gli enti avranno dieci o sessanta giorni di tempo per formulare controdeduzioni o dare prova dell’avvenuta regolarizzazione.

Quest’ultimo caso potrebbe verificarsi laddove da parte degli Uffici Runts competenti arrivino delle richieste di adeguamento dello statuto per una corretta iscrizione alla sezione ODV/APS.

Se l’ODV o l’APS che non provvede entro i termini, scatterà la mancata iscrizione nel Runts.

Nell’ipotesi in cui l’Ufficio del Runts trovasse dei motivi ostativi all’iscrizione dell’ente nella sezione di ODV o APS riscontrando i requisiti per un’altra, ha l’obbligo di comunicarlo assegnando dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni o per manifestare la volontà di iscrizione nella diversa sezione.

In questo ultimo caso, l’ente provvede nel termine di sessanta giorni ad adeguare il proprio Statuto.

Fonte Il Sole 24 Ore “Registro Unico, agli inadempienti nuovo termine per integrare le carte” e “Sessanta giorni in più all’ente non avvisato della sospensione” di Ilaria Iannone e Gabriele Sepio

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