La riforma degli impianti sportivi è in vigore

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In breve

Entra ufficialmente in funzione il decreto relativo all’impiantistica sportiva

Come previsto e riportato, il decreto milleproroghe ha fatto slittare l’attuazione di parte dell’attesa riforma dello sport, che però si compone di più decreti legislativi. È proprio uno di questi, il numero 38, “recante le misure di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”, a vedere la luce a partire dal 1° gennaio 2023.

Il d.lgs. 38 fissa pertanto le norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza di tutti gli impianti sportivi e comprende, in aggiunta, anche quelli ad uso scolastico.

Innanzitutto, viene inquadrata la definizione di impianto sportivo, in modo estensivo, nella struttura, posta all’aperto o in un locale chiuso, che sia preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive e formata da uno o più spazi destinati ad un solo o più sport, e in questa nozione vengono attratte anche quelle zone che siano riservate agli spettatori o a servizi accessori e di supporto.

Il testo di legge parte dalla consapevolezza che per svolgere attività in maniera efficace e sicura sono necessari spazi idonei e dotati di sistemi consoni alla pratica sportiva, per questo è doverosa una progettualità che sia finalizzata all’ammodernamento e alla costruzione di impianti sportivi, con un connubio quindi tra strutture esistenti ancora funzionanti, ma che richiedono un intervento, e nuove dove queste siano assenti o insufficienti.

Chi intende realizzare un intervento di riqualificazione delle infrastrutture sportive, non più adeguate alle esigenze funzionali, è tenuto a presentare all’ente locale di riferimento un documento di fattibilità delle alternative progettuali, in cui sono individuate ed analizzate le varie possibili soluzioni progettuali ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna di esse, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico. Questo vale come progetto di fattibilità tecnica ed economica e deve essere corredato da un piano economico-finanziario, il quale contenga più soluzioni, affinché venga individuata quella che risponda meglio al rapporto costi-benefici per la collettività, tenendo conto di quali sono le esigenze cui far fronte e le prestazioni da fornire.

Per tale presentazione è aperta la possibilità per le società che utilizzino l’impianto, siano esse dilettantistiche o professionistiche, di agire d’intesa tra loro.

Nel documento di fattibilità possono essere ricompresi anche immobili la cui destinazione d’uso sia diversa da quella sportiva, ma la loro presenza sia complementare e funzionale all’impianto sportivo, purché siano localizzati nel medesimo territorio urbanizzato del Comune e in aree contigue alla struttura in cui fare sport.

Seguendo un modo di pensare e vivere lo sport proveniente dall’estero e di cui se ne parla sempre con maggior interesse in relazione agli stadi calcistici, al fine di massimizzare l’uso dell’impianto è infatti consentito lo sfruttamento a fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi di tutte le aree che siano pertinenti in tutti i giorni della settimana.

Da tutto ciò potrebbero così derivare importanti benefici in termini sociali, occupazionali, economici, ambientali e di efficienza energetica.

Il decreto si occupa anche di quegli impianti, ormai vetusti o non più praticabili, per i quali sia necessario dismetterne la funzione e procedere a conseguente demolizione e ricostruzione; il documento di fattibilità potrà essere presentato anche in previsione di una forma e volumetria differente dalla precedente. Anzi, il decreto precisa che gli interventi consentiti saranno prioritariamente finalizzati a recuperare impianti già esistenti o comunque siti in aree edificate in precedenza.

Sotto il profilo economico- finanziario, per garantire il raggiungimento dell’equilibrio, nel documento possono essere indicati il riconoscimento di un prezzo, il rilascio di garanzie, misure di sostegno della pubblica amministrazione, la cessione dei diritti di superficie o usufrutto del medesimo impianto o di altri immobili della p.a. nei limiti previsti dal Codice dei contratti pubblici e il trasferimento della proprietà ad associazioni o società sportive.

Una volta redatto il documento di fattibilità, esso deve essere presentato insieme all’istanza per la convocazione della conferenza di servizi preliminare, ciò consente infatti l’avvio dell’iter amministrativo.

È data alle associazioni o società sportive, che non perseguono fini di lucro, la facoltà di presentare all’ente locale interessato un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria per la rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e successiva gestione dell’impianto sportivo, tale che possa favorire aggregazione e inclusione sociale, soprattutto nei giovani. L’ente locale, che valuti e riconosca l’interesse pubblico del progetto, potrà quindi affidare la gestione dell’impianto gratuitamente a questa società o associazione per una durata corrispondente al valore dell’intervento e comunque per almeno cinque anni.

Tale punto suscita alcune perplessità, in quanto limita l’affidamento gratuito solamente a quegli enti senza scopo di lucro e pertanto esclude tutti quelli che, avendo scopo di lucro, potrebbero disporre, almeno ipoteticamente, dei propri capitali per la manutenzione delle strutture; anche perché in fase di avvio è richiesta la presentazione di un piano che esplichi la fattibilità economica degli interventi di ammodernamento e rigenerazione, quindi si prevede che l’investimento inziale dovrà produrre i benefici che ne permettano il recupero nel tempo.

Altri elementi critici si generano dal contrasto delle disposizioni dell’art. 5 del d.lgs. 38 con quelle contenute nel decreto legislativo 50 del 2016: la possibilità di affidamento diretto, la gratuità dello stesso, pur in presenza di elementi produttivi di utili, e la durata fissata nel minimo a cinque anni in deroga ai principi fissati dal Codice dei contratti pubblici.

Per quanto riguarda l’uso degli impianti, tutti i cittadini possono accedervi e le società e associazioni lo ottengono sulla base di criteri obiettivi. L’ente pubblico può gestire direttamente la struttura oppure può lasciarla, con apposita convenzione, in gestione a Federazioni sportive, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, società o associazioni.

Viene regolato anche l’uso di palestre, aree gioco e impianti scolastici, che, secondo le esigenze didattiche e dell’attività sportiva scolastica, è permesso a società e associazioni che abbiano sede nel comune medesimo o confinante.

La norma cura anche il costo delle utenze di cui, inevitabilmente, l’affidatario dell’infrastruttura dovrà farsi carico; è infatti prevista per la fornitura di energia elettrica, gas o altro combustibile, l’opportunità di aderire alle convenzioni Consip, mentre per la fornitura di acqua vengono applicate le tariffe per l’uso pubblico del bene.

A partire dal 1° gennaio decorrono inoltre i termini per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’autorità politica delegata in materia di sport, cioè il Ministero per lo Sport, concernenti il regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza sugli impianti sportivi (150 giorni) e la riorganizzazione dei compiti e della composizione della Commissione Unica per l’impiantistica (90 giorni).

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