Superbonus e Terzo Settore: maggiori chiarimenti

Condividi questa pagina:

In breve

Da parte dell’Agenzia delle Entrate, nuovi chiarimenti con la circolare n 3 su come possono fruire del superbonus le ODV , APS e Onlus

Per far chiarezza su eventuali dubbi, in aggiunta all’art 119 comma 10 bis del Dl Rilancio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 3/E del 8 febbraio 2023, per offrire maggiori chiarimenti alle Onlus, APS e ODV su come determinare correttamente il tetto massimo di spesa per usufruire del Superbonus.

L’Agenzia delle Entrate ribadisce che per gli Enti del Terzo Settore il calcolo sul limite di spesa è effettuato tenendo conto della natura dell’immobile e del tipo di interventi che necessita.

Prendiamo un esempio di applicazione del Superbonus:

  • Se una Onlus intendesse realizzare degli interventi di riqualificazione energetica su un edificio composto da tre unità di sua proprietà, si potrebbero applicare i limiti di spesa previsti per le parti in comune.

Alla regola fanno eccezione gli immobili in cui sono svolte attività socio-sanitarie.

In quest’ultimo caso, le Onlus, ODV e APS possono beneficiare di un limite spesa in base a precisi requisiti.

In riferimento al calcolo del tetto del superbonus, la circolare specifica bene cosa si intende per “superficie media”, riprendendo i punti l’art 119 comma 10 bis del Decreto Legge.

Per di più, la norma, per il calcolo del costo ammissibile, prevede che Onlus, ODV e APS moltiplichino:

  • i limiti previsti dall’art 119 per le singole unità immobiliari, per il rapporto tra: la superficie complessiva dell’immobile su cui si interviene e quella media di un’unità abitativa immobiliare come ricavabile dal Rapporto Immobiliare (OMI).

Applichiamo quanto detto ad un esempio:

  • Un fabbricato con una superficie lorda del fabbricato di 4.000 mq e una superficie media ricavabile dall’OMI di 100 mq. Dal rapporto di queste due grandezze si determinano n. 40 unità immobiliari “figurative
  • Per ricavare il massimale che si può utilizzare per questi immobili, bisognerà moltiplicare il tetto di spesa dei singoli lavori per 40;
  • In un caso di intervento di isolamento termico pari ad una superficie superiore al 25% della lorda dell’edificio; il massimale di spesa agevolabile sarà pari a 2.000.000 di euro, ottenuto da: dato dal prodotto tra 50mila (limite di spesa previsto per gli edifici unifamiliari) e 40 (numero di unità immobiliari “figurative”).

All’interno della circolare, l’Agenzia delle Entrate puntualizza che il valore medio Omi da prendere in considerazione non è quello comunale dove è ubicato l’immobile, ma bensì quello nazionale.

Il Sole 24 Ore del 10/02/2023, pag. 28: ” Strutture Socio Sanitarie, tetto sulla media nazionale” di Ilaria Iannone e Gabriele Sepio

Condividi questa pagina:

Scopri i vantaggi di Fisconoprofit

Registrati

Partner