ETS: entro il 16/3/2023 la trasmissione dei dati delle erogazioni liberali

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In breve

Entro il 16/3/2023 l’obbligo di trasmissione vale per gli ETS con ricavi superiori a 220.000,00 euro, relativamente all’anno solare 2022.
L’obbligo dovrebbe decorrere per tutti gli ETS, iscritti al RUNTS, dall’ anno solare 2024 (scad. 16/3/2025).

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche diventa obbligatorio, relativamente all’anno solare 2022, per i soggetti del Terzo Settore con ricavi superiori a 220mila euro (per l’anno 2021 era invece obbligatorio solo nei confronti dei soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro).

La trasmissione telematica dei dati (con scadenza 16/3/2023), disposta con D.M. 3/2/2021, riguarda le erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno solare precedente (2022) da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi (nome e cognome, codice fiscale, domicilio fiscale) e riguarda in particolare: le Onlus, le APS, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca scientifica.

L’obbligo dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) decorrere per tutti gli ETS iscritti al RUNTS con la scadenza del 16/3/2025 relativamente all’anno solare 2024, dal momento che il DM fissa il termine generalizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea ovvero dal periodo d’imposta successivo all’operatività del RUNTS, se successivo all’autorizzazione.

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