Modello EAS: quando va ripresentato entro il 31 marzo 2023?

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In breve

il modello Enti ASsociativi non solo va presentato di norma entro 60 giorni dalla costituzione (o dall’inizio attività, se successivo) ma ogni anno occorre valutare se ripresentarlo entro il 31 marzo.

Il Modello EAS (Enti ASsociativi) è una comunicazione dei dati rilevanti a fini fiscali che viene trasmesso in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla costituzione (o dall’inizio attività, se successiva) per avvalersi dell’esenzione dell’imponibilità fiscale di quote e contributi associativi, come previsto dall’art. 30, comma 1, D.L. 185/2008.

La scadenza del 31 marzo di ogni anno, invece, riguarda le variazioni dei dati precedentemente comunicati avvenute nell’anno di imposta precedente. Pertanto entro il 31 marzo 2023 vanno comunicate le variazioni, rispetto al modello EAS iniziale o precedente, avvenute nel corso dell’anno solare 2022.

Il modello va altresì presentato in caso di perdita dei requisiti qualificanti entro 60 giorni, compilando la sezione “perdita dei requisiti”.

Il modello EAS tradizionale può essere compilato in forma semplificata (e pertanto le variazioni del 31 marzo di ogni anno sono meno significative) solo per i seguenti soggetti:

  • associazioni e società sportive dilettantistiche, riconosciute dal CONI, diverse da quelle espressamente esonerate;
  • associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui alla legge 383/2000 (ed ora iscritte al RUNTS);
  • organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui alla legge 266/1991 (ed ora iscritte al RUNTS);
  • associazioni riconosciute, associazioni religiose riconosciute, movimenti e partiti politici, associazioni sindacali e di categoria, Anci, nonchè federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

La risoluzione Agenzia delle Entrate n. 125/2011 ha previsto l’esonero dall’adempimento di ripresentare il modello EAS in caso di variazioni in caso di modifica dei dati anagrafici dell’ente e/o del legale rappresentante quando gli stessi sono già stati comunicati – di norma entro 30 giorni – all’Agenzia delle Entrate avvalendosi dei modelli AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita IVA) e AA7/10 (per i soggetti titolari di partita IVA), oppure quando le variazione del modello completo (non semplificato) riguardano i punti 20, 21, 23, 24, 30, 31, 33.

Esistono poi i soggetti esonerati, dall’invio del modello entro 60 giorni dalla costituzione o conseguentemente da ogni adempimento successivo:

  • gli enti associativi iscritti nel registro CONI (ed ora iscritti nel nuovo Registro delle attività sportive tenuto presso il Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri), che non svolgono attività commerciale (e che non beneficiano dell’art. 148, comma 8, TUIR per la decommercializzazione dei corrispettivi specifici);
  • le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione ex-lege 398/1991;
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali (ora RUNTS) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal DM 25/5/1995;
  • le Onlus di cui al d.lgs. 460/1997.

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