IVA: il 2023 sarà un anno di transizione per gli ENC

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In breve

Novità di carattere generale per il noprofit
Il 2023 si connota come un anno di transizione ai fini delle disposizioni che disciplinano l’IVA

L’art. 1, comma 683 della legge di bilancio del 2022 (L. 215/2021) ha disposto l’applicazione di modifiche sulla gestione IVA degli Enti non Commerciali (ENC) di tipo associativo, a partire dal 1° gennaio 2024.

Prestazioni degli ENC da escluse ad esenti IVA

Tra le disposizioni in materia Iva, i corrispettivi delle prestazioni commerciali effettuate dagli enti associativi (attualmente escluse da questo regime, i cd. “corrispettivi specifici”) rientreranno all’interno delle operazioni soggette all’imposta, ma con trattamento di esenzione.

Questa norma tende a risolvere la questione insorta a livello europeo con l’apertura di un procedimento di infrazione dell’UE a carico dello Stato italiano.

In occasione della consulenza n. 7, pubblicata il 23 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha confermato il non corretto recepimento della Direttiva Iva relativo ai corrispettivi percepiti dalle ASD per la formazione sportiva calcistica impartita ai bambini e ragazzi fino ai 12 anni.

Fino al 31 dicembre 2023 in base all’art 4 comma 4 del DPR 633/1972, le attività di formazione sportiva tenute dalle ASD sono escluse dall’Iva nei confronti:

  • degli associati, ovvero altre associazioni che svolgono la stessa attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
  • di soggetti che non rivestono la qualifica di associati, ma soltanto di frequentatori e/o praticanti (nel caso delle SSDRL). Se questi ultimi risultano tesserati della Federazione Sportiva Nazionale, dell’Ente di Promozione Sportiva o della Disciplina Sportiva Associata, in conformità all’art 148, comma 3, del DPR 917/1986.

L’attività di formazione effettuata nei confronti di soggetti senza qualifica di associati o “tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali” assumono il profilo di rilevanza IVA, perchè inquadrati come semplici frequentatori e/o praticanti.

Operazioni con soggetti non stabiliti in Italia

Come previsto dall’art 1, comma 3 bis, del Dlgs 127/2015, da ultimo sostituito dall’art 12 del Dl 73/2022, dal 1° luglio 2022 gli Enti del Terzo Settore rientrano tra i soggetti passivi tenuti alla trasmissione telematica:

  • Dei dati relativi alle cessioni di beni;
  • Delle prestazioni di servizi effettuate e/o ricevute da soggetti esteri.

Operazioni passive

Dal 1° luglio 2022 è diventato obbligatorio gestire in maniera elettronica i documenti da cui risultano gli acquisti presso soggetti non stabiliti in Italia.

L’invio dei dati al Sistema di Interscambio (SdI) avviene inviando un file xml con le alternative tipologie di documenti codici TD17, TD18 e TD19.

La circolare 26/E del 13 luglio 2022 ha precisato che soltanto le operazione che rientrano nella sfera commerciale dell’ente (attive e/o passive) devono essere trasmesse.

Per gli acquisti di beni e servizi destinati ad essere impiegati sia in ambito commerciale e istituzionale non viene specificato nulla all’interno della circolare.

In questa situazione, si ritiene che gli acquisti di natura promiscua debbano rientrare nella gestione delle operazioni soggette all’invio del file xml, seguendo l’impostazione adottata per la gestione delle fatture sotto il profilo degli adempimenti di natura sostanziale.

Per gli acquisti senza obbligo di comunicazione ( es. le importazioni documentate da bolletta doganale), la circolare non pone il divieto di comunicazione, ma precisa la possibilità di duplicazione di informazioni ai fini della dichiarazione dell’Iva precompilata.

Nel contesto delle operazioni con l’estero, si ricordano le novità introdotte dal 1 luglio 2022 con il decreto 21 giugno 2021:

  • Le transazioni inerenti a cessioni e acquisti di beni con operatori stabiliti a San Marino necessitano della fattura elettronica e di essere comunicate attraverso il SdI;
  • Le cessioni effettuate da operatori di San Marino che hanno ricavi inferiori a € 100.000 annui, sono escluse dalla fatturazione elettronica.

Disciplina di esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica

Fino al 30 giugno 2022, le SSD e ASD potevano non emettere fatture elettroniche sulle attività commerciali se i proventi dell’anno precedente di quest’ultime erano inferiori a € 65.000, avvalendosi del “Regime Siae” (con assolvimento forfettario dell’Iva), disciplinato dagli articoli 1 e 2 della legge 398/1991 del Codice Civile.

Questi soggetti, in base all’art 18, comma 3, del Dl 36/2022, rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronica sia per le transazioni commerciali tra l’ente e il fornitore, sia quelle tra ente e cliente con trasmissione tramite SDI a partire:

  • Dal 1° luglio del 2022, se nell’anno precedente l’ente avesse percepito ricavi ragguagliati in un anno superiori a € 25.000;
  • Dal 1° gennaio 2024 indipendentemente dal valore dei ricavi, non esistendo un periodo intermedio al 1° gennaio 2023.

Si ricorda che gli esoneri soggettivi non valgono per le cessioni e le prestazioni alle pubbliche amministrazione dove vige l’obbligo di fatturazione elettronica, indipendentemente dal regime fiscale adottato o dal valore dei ricavi.

Profili IVA, riforma dello sport

Il decreto “Milleproroghe 2023” ha spostato l’applicabilità della riforma dello sport dal 1° di gennaio al 1° luglio dell’anno in corso.

Seppure ci sia un tempo maggiore per apprendere meglio le novità apportate dalla riforma, è utile soffermarsi e analizzarle anche per quanto riguarda il campo Iva in riferimento:

  • Le cessioni dei contratti di lavoro subordinato sportivo;
  • I premi di addestramento e formazione tecnica;
  • I lavoratori sportivi;
  • Le collaborazioni coordinate e continuative derivanti dal lavoro sportivo.

Operazioni di cessione dei contratti

L’art 26 comma 2 del decreto Sport ammette la cessione dei contratti di lavoro subordinato sportivo da una società o associazioni sportiva ad un’atra prima della scadenza e con il consenso di quest’ultima, osservando le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva.

A questo si aggiunge l’art 36 comma 3 del decreto Sport, stabilendo che per l’attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti di lavoro subordinato sportivo:

  • Le società sportive devono osserva le disposizioni del Dpr 633/1972 distintamente dalle altre attività esercitate e tenendo conto del rispettivo volume d’affari, senza poter contare su alcuna deroga in merito agli obblighi in materia di Iva;
  • Le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro applicano le regole agevolative fissate dall’art 148 comma 3 del DPR 91 del 1986.

In riferimento all’ultimo punto e collegandolo con il contenuto dell’art 4 comma 4 del DPR 633/1972, le cessioni nei confronti di associazioni che svolgono la stessa attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, non sono soggette a nessun tipo di passività.

Premio di addestramento e formazione tecnica

Sempre in ambito Iva, l’art. 36 comma 4 del Dl 36/2021 prevede che le somme versate dalle Società Sportive Dilettantistiche e Professionistiche, a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, sono esenti Iva (art 10 del Dpr 633/1972).

Se il premio venisse percepito da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime speciale Iva e imposte dirette, regolamentato dal decreto legge n 398/1991, la sua percezione non concorre alla determinazione del reddito di questi enti.

Ad ogni modo, quest’ultima indicazione riafferma che l’operazione configura la sussistenza della soggettività passiva Iva anche in capo alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro e che sono a loro volta destinatarie di un beneficio solo agli effetti delle imposte sui redditi.

Quindi, anche per le SSD e le ASD la percezione del premio è oggettivamente riconducibile al regime di esenzione disciplinato nell’art 10 del Dpr 633/1972.

Il lavoratore sportivo

Nel qualificare il rapporto del lavoratore sportivo, l’art 25 comma 2 del Dls 36/2021 prevede che quest’ultimo possa essere inquadrato come: rapporto di lavoro subordinato o rapporto di lavoro autonomo anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa (art 409 comma 1, n 3 del Codice di procedura civile).

I ruoli che rientrano nella figura del “lavoratore sportivo” sono: l’atleta, l’allenatore, il preparatore atletico, l’istruttore, il direttore tecnico, sportivo e di gara.

La caratteristica che accomuna questi ruoli sta nell’esercitare l’attività sportiva verso un corrispettivo.

Il lavoro sportivo professionistico se svolto dagli atleti in maniera continuativa e come attività principale sarebbe inquadrabile come lavoro subordinato.

Tuttavia, il comma 3 dell’art 27 stabilisce che questo tipo di rapporto di lavoro può rientrare nella categoria di “lavoro autonomo” quando si riscontra almeno uno dei seguenti requisiti:

  • L’attività è svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
  • Lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
  • La prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non deve superare le otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese per un totale di trenta all’anno.

La presenza di uno dei punti sopracitati comporta l’inquadramento dell’incaricato come libero professionista in regime di soggettività passiva.

Pertanto, le prestazioni sono da ricondurre al regime di imponibilità all’aliquota del 22% salvo che il soggetto non abbia optato per il regime dei minimi o forfettari.

Non rientrano nel regime Iva le prestazioni dei tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, infatti, anche i premi erogati per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive sono inquadrati come premi non rilevanti ai fini dell’Iva secondo l’art 30 comma 2 del DPR 600/1973.

Collaborazioni coordinate e continuative derivanti dal lavoro sportivo

L’articolo 28 del Dl 36/2021 afferma che, nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo è identificato come lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti punti:

  • La durata delle prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non devono superare le diciotto ore settimanali, escludendo il tempo impiegato nelle manifestazioni sportive;
  • Le prestazioni, a cui fa riferimento il contratto, risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, seguendo i regolamenti dettati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di Promozione Sportiva.

Quando si applica l’Iva sui redditi derivanti da collaborazione coordinate, continuative e a progetto

Per effetto dell’art 34 della legge 342/2000, dal 1° gennaio 2001 i redditi che derivano da collaborazioni coordinato e/o a progetto vengono qualificati, ai fini delle imposte dirette, come redditi “assimilati a quelli di lavoro dipendente” , pur rimanendo l’attribuzione di attività di lavoro autonomo

Quindi, dal 2001 e tuttora, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono esclusi Iva e seppur non potendoli inquadrare come lavoro dipendente, l’art 10 della Direttiva 2006/112/Ce evidenzia dei punti in comune che ne sanciscono l’esenzione.

Ai sensi dell’art 28 Dlgs 36/2021, questi principi si applicano anche nell’area del dilettantismo per quanto riguarda:

  • Le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale rese in favore delle SSD e ASD, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni o dal Cip;
  • Le collaborazioni coordinate e continuative derivanti dal lavoro sportivo.

Nel caso in cui le prestazioni siano svolte da un libero professionista, le retribuzioni derivanti dai contratti di collaborazione sono soggette a Iva.

Per il principio dell’assorbimento, le attività che si qualificano come collaborazioni coordinate e continuative acquisiscono la qualificazione di esercizio di arte e professione se svolte abitualmente da soggetti rientranti nella categoria di lavoratori autonomi.

Per le collaborazioni coordinate e continuative, sia nell’area dilettantistiche che in quella amministrativo-gestionale, che in base alle caratteristiche del lavoratore rientrano nel “principio dell’assorbimento” è applicato il presupposto Iva del rapporto ai sensi dell’art 5 comma 1 del DPR 633/1972

Approfondimento Inserto IVA del Sole 24 Ore di Gennaio 2023: Iva Enti Non Commerciali 2023, un anno di transizione di Marco Magrini e Paolo Parodi

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