L’illecito civile nella pratica sportiva

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In breve

La Cassazione interviene per fissare i confini della responsabilità civile in occasione di attività sportiva

La Corte di Cassazione è stata interessata dal ricorso presentato da un praticante di MMA (mixed martial arts) per le lesioni procurate durante un allenamento leggero.

Nei primi due gradi di giudizio fu rigettata la richiesta di risarcimento danni per l’infortunio causato da un colpo proibito, che aveva portato all’asportazione di parte dell’organo. Addirittura la Corte d’appello motivò il rigetto dell’impugnazione in ragione del fatto per cui, ad avviso della giurisprudenza, ai falli subiti durante l’attività sportiva si applicasse la scriminante in quanto le condotte erano funzionali alla dinamica dell’azione. In particolare, la mma si fonda sulla massima completezza di contatto fisico ed efficacia tra tutte le arti marziali, perciò il colpo apportato presenta uno stretto legame con la natura della particolare disciplina sportiva svolta.

Pur essendoci stata violenza nel gioco ed integrando ciò un fatto da cui deriva un illecito sportivo, il colpo non denota assoluta incompatibilità con le caratteristiche violente di questo sport.

Il 15 febbraio scorso è stata pubblicata la decisione che la Corte di Cassazione ha assunto sulla vicenda, rigettando il ricorso proposto contro la pronuncia di secondo grado. I giudici di legittimità, forti delle pronunce intervenute in sede penale per altri casi di violenze in occasione di attività sportiva, hanno affermato, circa il rapporto tra illecito sportivo ed illecito rilevante per l’ordinamento giuridico dello Stato, che per valutare la colpa sportiva è necessario analizzare la situazione di fatto, tenendo conto del contesto e dello sviluppo dinamico dell’azione sportiva lesiva.

Inoltre, un illecito civile per fatto violento consegue alla pratica sportiva solo quando non vi sia alcuna compatibilità tra il fatto stesso e le caratteristiche proprie dello sport nel contesto di gioco. Viceversa, qualora si riscontri la compatibilità, allora l’illecito sportivo resterà tale e non si tradurrà mai in illecito civile, rimanendo estraneo all’ordinamento statale.

È dunque necessaria una netta sproporzione della violenza impiegata rispetto alle caratteristiche della disciplina praticata e del contesto, per potersi avere la riqualificazione in illecito civile. E tale elemento di eccedenza deve rinvenirsi nelle modalità del fatto e nel requisito soggettivo (dolo e colpa, per cui non è osservata la regola cautelare di prudenza e diligenza, non coincidente con la regola contenuta nel regolamento della Federazione).

Nonostante le caratteristiche dello sport, come nel caso di specie a violenza necessaria, la differenza tra le due categorie di illeciti si rinviene comunque nei principi espressi.

La Corte medesima fornisce direttamente due esempi per illustrare meglio la propria posizione:

– si registra meramente un illecito sportivo nel caso di un incontro di pugilato quando colpi, benché vietati, siano inferti durante l’incontro agonistico;

– uguale tipologia di colpi portati in una diversa circostanza, come in caso di avversario al tappeto, configura invece un illecito civile, oltreché sportivo. Un’altra fattispecie nella quale sia rinvenibile il profilo della responsabilità civile è quella in cui i due avversari siano dotati di diversa esperienza e capacità e si tratti di un allenamento tra loro.

Riguardo la circostanza in cui si è prodotto il sinistro, i giudici di Cassazione hanno distinto diverse modalità e tipologie di allenamento a seconda dello sport praticato, se previsto o no un contatto fisico e quanto questo sia incisivo. Nel contesto di uno sport in cui il contatto fisico violento e l’uso della forza sono imprescindibili, anche l’allenamento può essere l’occasione nella quale si verifichino lesioni, pertanto la soglia di tolleranza resta comunque più elevata rispetto a quella di un’altra disciplina sportiva.

In definitiva, non basta che un evento dannoso si sia verificato durante la preparazione e non in circostanze di una gara agonistica, per assumersi responsabilità civile, ma devono essere presenti altri profili caratterizzanti ulteriori, arrivando a così fissare il seguente principio: “nello sport caratterizzato dal contatto fisico e dall’uso di una quota di violenza la violazione nel corso di attività di allenamento di una regola del regolamento sportivo non costituisce di per sé illecito civile in mancanza di altre circostanze rilevanti ai fini del carattere ingiustificato dell’azione dell’atleta”.

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