Il vincolo sportivo e il Tribunale Federale FIGC

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In breve

L’argomento del vincolo sportivo è al centro di numerosi dibattiti in vista della sua modificazione, è opportuno osservare il suo funzionamento all’interno della FIGC come possibile modello applicativo

Il vincolo sportivo è oggetto di ampio dibattito politico interno alle Federazioni sportive e al Parlamento. Le innovazioni che vedranno la luce dal prossimo 1° luglio sono molte e dal forte impatto sul mondo dello sport.

In particolare, la nuova disciplina dell’istituto del vincolo sportivo suscita numerose prese di posizione sul punto, che vanno da un approccio molto forte nel senso di definitiva cessazione del vincolo pendente sugli atleti verso le società di appartenenza e di una totale liberalizzazione della loro categoria, posizione fatta propria in primis dal Ministro per lo Sport e i Giovani, ad uno meno netto, sostenuto da molte parti, secondo cui l’integrale soppressione del vincolo condurrebbe ad una situazione poco favorevole per molte società sportive e produrrebbe una serie di rischi che potrebbe mettere in pericolo l’intero mondo sportivo.

Nonostante queste ultime voci auspichino una possibile revisione dell’istituto, o almeno una sua applicazione meno rigida, il tempo per intervenire è sempre meno e la comune intenzione di molte componenti dello sport italiano si sta orientando verso la definitiva accettazione che una modifica dell’istituto, che si accompagni a quella del lavoro sportivo, non sia in concreto più procrastinabile.

L’art. 31 del d.lgs. n. 36 del 2021 prevede: “Le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate  possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito”.

Una delle critiche avanzate alla Riforma dello Sport in punto di vincolo sportivo riguarda proprio la possibile volubilità dei rapporti tra società e tesserato, i quali risulterebbero poco stabili e rischierebbero di compromettere l’effettiva formazione delle associazioni nei confronti degli atleti, i quali potrebbero accasarsi presso un altro sodalizio nella stagione seguente.

Presso la Federazione calcistica è presente la norma, contenuta all’art. 96 NOIF, che prevede il premio di preparazione, il quale consiste nel pagamento da parte della nuova società, che tessera un atleta giovanile, di una somma a titolo di formazione impartita alle ultime tre società dilettantistiche negli ultimi cinque anni.

Tale strumento ha così permesso a molte società di poter avere un ritorno economico per tutti gli investimenti effettuati per la formazione tecnica dei giovani.

Proprio recentemente il Tribunale Federale della FIGC, sezione vertenze economiche, ha avuto l’occasione per confermare un orientamento giurisprudenziale che riguarda detto premio. Ad avviso della giurisprudenza federale, viene meno il diritto al premio di preparazione da parte delle società titolari del tesseramento nelle stagioni precedenti a quella di interruzione dell’attività; il tesseramento nella stagione immediatamente precedente il vincolo pluriennale è condizione necessaria per ottenere il diritto alla riscossione della somma.

Di conseguenza, la formazione risulta interrotta quando sopravvenga l’inattività o lo svincolo per una intera stagione sportiva e l’importo deve quindi essere ridotto.

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