La natura e la fatturazione delle Federazioni sportive

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In breve

Le Federazioni con entrate privatistiche superiori al 50% rispetto al totale dei ricavi sono qualificate come organismi di diritto privato, con la conseguenza di non vedersi applicate le disposizioni del Codice degli appalti né la fatturazione per il settore pubblico

Il parere Anac n.70 dell’11 gennaio 2023 riporta, collegandosi al precedente parere n. 367 del 27 luglio 2022, che le Federazioni sportive non sono organismi di diritto pubblico se non è accertata la prevalenza del finanziamento pubblico e non è dominante l’influenza pubblica, in questo caso esercitata dal Coni.

Bisogna ricordare che è qualificabile come organismo di diritto pubblico un istituto con esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi.

Le Federazioni, se enti di diritti privato, non sono tenute ad applicare il Codice degli appalti per gli acquisti di beni e servizi, potendo invece agire come un qualsiasi privato (per un approfondimento della tematica: https://www.fisconoprofit.it/2023/02/18/la-natura-delle-federazioni-sportive/).

Inoltre, all’interno dell’“Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.” pubblicato dall’Istat in Gazzetta Ufficiale non vengono più incluse, dal 2021, le Federazioni, che, conseguentemente, non vedono applicarsi l’obbligo di fatturazione elettronica con le modalità per il settore pubblico (art.1, commi da 209 a 214 l. 244/2007) e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

Le Federazioni non sono soggette neanche al regime IVA “Split Payment”, la scissione dei pagamenti, che si applica solamente alle Amministrazioni Pubbliche e ai soggetti individuati dall’art. 17-ter d.P.R. n. 633/1972.

La questione che rimane aperta è se l’esclusione delle Federazioni dall’elenco Istat possa portare alla non applicazione del Codice degli appalti, che invece è prevista per le Federazioni organismi di diritto pubblico, ossia per quelle che hanno un finanziamento pubblico maggioritario e finalità di interesse pubblico (art. 3 d.lgs. 50/2016).

Per il motivo sopra descritto e considerando che l’esclusione dall’elenco potrebbe essere solo temporanea e le Federazioni potrebbero quindi essere riammesse in futuro, non si può far derivare da queste ragioni la non applicazione del Codice dei contratti pubblici.

ItaliaOggi di sabato 18 marzo, ‘Federazioni sportive senza fattura elettronica e split payment’, a firma di Stefania Pensa

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