La nuova disciplina IVA dal 2024

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In breve

La normativa rappresenterà un’importante novità sotto il profilo fiscale per il mondo dello sport dilettantistico

Il 1° gennaio 2024 entrerà in vigore la nuova disciplina IVA, prevista dall’art. 6 decreto-legge 146/2021 (decreto fiscale) convertito con la legge n. 215 del 17 dicembre 2021, in forza dell’art. 1, comma 683 l. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

Il legislatore ha introdotto alcune modifiche riguardanti la disciplina IVA con riguardo alle operazioni effettuate da alcuni enti non commerciali di tipo associativo, che ricomprendono quelli sportivi. La modifica delle norme si è resa necessaria a seguito di una procedura di infrazione avviata nei confronti dell’Italia da parte dell’Unione Europea per il mancato adeguamento alle indicazioni contenute nell’art. 132 della Direttiva 2006/112/CE.

Le nuove disposizioni prevedono che alle prestazioni di servizi, tra cui, in campo sportivo, le quote di iscrizione a corsi o per l’accesso e l’utilizzo di impianti sportivi, non sarà più esclusa l’applicazione dell’IVA, ma queste avranno rilievo ai fini dell’imposta, seppur in regime di esenzione (art. 10 d.P.R. 633/1972). Ciò determina l’obbligo di fatturazione o di trasmissione dei corrispettivi, la comunicazione delle liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale delle operazioni effettuate. Tutte le a.s.d. si dovranno dotare di una partita IVA, anche nel caso in cui optassero per la “dispensa dagli adempimenti”, opzione prevista dall’art. 36-bis d.P.R. 633/1972 che esonera dagli obblighi di fatturazione e registrazione relativamente ad alcune operazioni.

Il nuovo articolo 10 del decreto IVA prevede che l’esenzione dall’imposta si applichi alle “prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica”. Il nuovo testo non fa più riferimento solo agli associati e/o tesserati, ma a tutte le persone che praticano sport all’interno della a.s.d. Il problema riguarda la gestione di queste prestazioni ai fini della tassazione dei redditi. Attualmente, i corrispettivi che vengono pagati dagli associati per la partecipazione ad attività organizzate dall’associazione, a patto che queste siano coerenti con gli scopi e le finalità previste dallo statuto, non sono tassati. Con le nuove regole, le associazioni dovranno scegliere se far diventare tutto attività commerciale, rinunciando al vincolo del tesseramento e ai vantaggi reddituali ai fini IRES, oppure attuare un doppio regime (no tassazione ai fini IRES ed esenzione ai fini IVA).

Le novità della disciplina IVA riguardano anche le Federazioni sportive, gli Enti di promozione e le Discipline associate, sotto due aspetti. Innanzitutto, dovranno conformarsi ai nuovi obblighi per le operazioni esenti con riferimento ai corrispettivi per i corsi, da loro tenuti, per i tecnici o per le somme richieste per la fruizione di determinati servizi, come l’accesso alla giustizia sportiva. Secondariamente, potrebbero trovarsi con una riduzione del numero di tesserati dato che, con la nuova normativa, per l’attività non agonistica si perderebbe interesse al tesseramento, il cui unico vantaggio rimarrebbe la copertura assicurativa.

Un altro tema di notevole rilevanza riguarda quanto riportato sempre dall’art. 10 d.P.R. 633/1972 per cui l’esenzione dall’IVA non si applica se questo comporta distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’imposta.

ItaliaOggi di lunedì 20 marzo, ‘Il ciclone IVA dal 2024’, a firma di Guido Martinelli

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