Il diritto di accesso nell’ordinamento sportivo

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In breve

Le recenti vicende di giustizia sportiva offrono questioni giuridiche molto rilevanti per tutto l’ordinamento sportivo e non solo

L’ordinamento sportivo gode di un’ampia autonomia, che, dopo essere stata teorizzata da eminenti figure della dottrina giuridica italiana, è stata finalmente riconosciuta con la legge n. 280 del 2003, di conversione del d.l. 220/2003, il cui articolo 1 recita solennemente: “La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”.

Inoltre è importante ricordare la natura che viene attribuita alle Federazioni dall’art. 15 del d.lgs. 242/1999: “Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato”.

Tali nozioni aiutano a comprendere meglio la rilevante portata della pronuncia adottata dal TAR Lazio, nelle decisioni n. 3692 e 3693 del 28 febbraio 2023, con le quali ha deciso sulla richiesta di accesso presentata dai ricorrenti in ordine ad alcuni documenti (nel caso di specie copia della nota della Procura Federale della FIGC), condannando la resistente Co.Vi.So.C. a consentire l’accesso a tali atti.

Il documento della discordia era stato trasmesso alla Commissione, che lo deteneva, dalla Procura Federale e impiegato nel processo endoferale; nonostante le richieste, per via incidentale, delle controparti di visionare la nota, ne era stata decisa l’impossibilità, stante l’assorbimento prodottosi con la pronuncia di proscioglimento nel merito.

Senonché, la riapertura del medesimo processo per revocazione aveva fatto tornare i contendenti sul tema. Ad avviso della Corte Federale di Appello FIGC, la reiterata richiesta di ottenere il documento non poteva essere soddisfatta, in quanto la nota non doveva considerarsi primo atto di indagine, ma, al più, atto appartenente a quelli pre-procedimentali.

È stata allora presentata una doppia istanza di accesso, sia procedimentale ex art. 22 l. 241/1990 sia civico generalizzato ex art. 5 d.lgs. 33/2013. Deve infatti ricordarsi che l’art. 24, comma 7 della l. 241/1990 prevede che “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

La Commissione di Vigilanza, dal suo canto, respingeva prontamente l’accesso. Perciò, opposto il diniego, veniva presentato il ricorso al Tribunale Amministrativo per ottenere l’accesso mediante la specifica procedura accelerata.

Il Tar Roma ha dovuto preliminarmente valutare se la Covisoc rientri nella nozione disposta dall’art. 22, comma 1, lett. e) della l. 241/1990, secondo cui per pubblica amministrazione si intende “tutti i  soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”. Difatti, accordandosi alla giurisprudenza, gli obblighi di trasparenza e imparzialità, caratterizzanti l’agire in senso lato pubblico, discendono dalla natura non del soggetto, bensì dell’attività.

Pertanto le Federazioni, pur essendo associazioni di diritto privato, sono inserite all’interno dell’ordinamento sportivo ed esercitano poteri sia privatistici sia pubblicistico-amministrativi, con rilievo per l’ordinamento statale, e la Covisoc rappresenta una struttura tecnica di supporto alla FIGC, in merito alla regolarità dei bilanci delle società, i cui controlli presentano finalità di natura pubblica, su cui è applicabile la normativa dell’accesso.

I giudici amministrativi hanno così dato rilievo non solo agli aspetti di contabilità, bilancio e di diritto, societario e tributario, che rivestono il caso in esame, ma anche a quelli attinenti alla regolarità dei campionati, sotto il profilo della par condicio di tutti i partecipanti. Di più, alla nota impugnata è stato riconosciuto un contenuto provvedimentale implicito ovvero di arresto procedimentale, comunque impugnabile.

Le parti resistenti in giudizio hanno tentato di opporre, inutilmente, l’eccezione della pregiudiziale sportiva, sostenendo che la questione non sarebbe ancora definitivamente decisa all’interno della giustizia sportiva. Ma i giudici del Tar Lazio hanno respinto tale tesi, ritenendo l’insussistenza di alcuna pregiudizialità del giudizio sportivo poiché l’istanza di accesso è ammissibile in pendenza di un processo quando verta sulla posizione giuridica oggetto del giudizio. Inoltre, la giurisdizione sul diritto di accesso va distinta da quella sulla situazione giuridica sottostante.

È proprio quest’ultimo il punto decisivo della pronuncia del Tar Roma; difatti, tale statuizione presenta un superamento della totale autonomia dell’ordinamento sportivo e del relativo vincolo di pregiudizialità, essendo l’azione di accesso difensivo del tutto assente in tale settore.

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