Responsabilità solidale dei legali rappresentanti di asd

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In breve

La Corte di Giustizia Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza n. 364/26/2023, […]

La Corte di Giustizia Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza n. 364/26/2023, dichiara fondata la pretesa fiscale rivolta ai legali rappresentanti pro-tempore di una associazione sportiva dilettantistica cessata, in quanto costoro, avendo operato in nome e per conto dell’associazione, dovevano ritenersi solidalmente responsabili (art. 38 c.c.).

L’agenzia delle entrate invia l’invito al contradditorio ai due legali rappresentanti (quello che era presidente per l’annualità oggetto di controllo e quello in carica al momento della cessazione). La risposta all’invito al contradditorio avviene a cura del legale rappresentante dell’annualità in questione, il quale dichiara di non essere in possesso della documentazione, che nel passaggio di consegne va in mano del nuovo legale rappresentante, il quale ignora l’invito al contradditorio.

L’ufficio, non avendo documentazione contabile, procede alla redazione di un accertamento induttivo (art. 39 DPR 600/73 e art. 55, DPR 633/72) che viene notificato ad entrambi i legali rappresentanti come co-obbligati in solido; mentre in primo grado la commissione tributaria provinciale accettava il ricorso del legale rappresentante dell’associazione, la CGT Regionale riformula la sentenza riconoscendo la legittimità dell’operato dell’ufficio.

La sentenza richiama come anche in passato era stata riconosciuta l’estensione della responsabilità solidale e personale dei rappresentanti per i debiti di natura tributaria, compresi interessi e sanzioni (Cassazione 20485/2013, 26290/2007, 25748/2008, 16344/2008 e 19486/2009).

La Corte di Giustizia Tributaria Regionale ha ritenuto non applicabile il giudizio della CTP che si era espressa a favore del contribuente per la presunta irregolarità dell’accertamento, stante l’analogia con la disciplina prevista dal DL 6/2003 che disciplina la cancellazione di società dal Registro Imprese (CCIAA), dal momento che tale disciplina non è applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche.

Il Sole 24 ore del 30 aprile 2023, a firma di Marco Nessi e Roberto Torelli

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