LAVORO SPORTIVO: pronti, attenti, via!

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In breve

Sono previste SEMPLIFICAZIONI rispetto al lavoro ordinario, utilizzando la “piattaforma” RAS in luogo degli adempimenti che di norma esegue il Consulente del Lavoro (per i lavoratori subordinati e per le collaborazioni “amministrativo-gestionali”)

La riforma dello sport è in vigore dal 1° luglio 2023 e bisogna prendere atto che il D.Lgs. n. 36/2021 riconduce nell’ambito del rapporto di lavoro, sia esso autonomo o subordinato, le collaborazioni che fino al 30 giugno 2023 consideravamo rientranti nell’art. 67, comma 1, lettera m) TUIR, quelle “in esenzione” fino a 10.000 euro annui, disposizione utilizzata talvolta in “eccesso”, ma che ora viene ricondotta appieno nell’ambito della disciplina del lavoro (prima era considerato un “reddito diverso”), con un cambiamento epocale.

Gli enti sportivi dilettantistici (ASD/SSD/ETS) iscritti al RAS (Registro nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche) possono avvalersi di:

  • volontari (che possono percepire il solo rimborso spese);
  • lavoratori sportivi (dipendenti, co.co.co. inf. 18>24* ore settimanali, collaborazioni occasionali, prestazioni di lavoro autonomo rese da titolari di partita iva);
  • collaboratori “amministrativo-gestionali” che possono beneficiare delle stesse agevolazioni del lavoro sportivo, ma soggetti agli adempimenti ordinari (no “piattaforma” RAS);
  • altri lavoratori soggetti alle regole ordinarie.

Le agevolazioni per il LAVORO SPORTIVO, al vaglio delle commissioni parlamentari in merito al “decreto correttivo” approvato in prima lettura dal CdM del 31/5/2023, sono:

  • esonero contributivo fino a € 5.000,00 (art. 35, comma 8/bis);
  • gestione separata INPS con aliquota 25% (24% per chi ha già una posizione contributiva), ridotta al 50% fino al 31/12/2017 (art. 35, comma 8/ter), di cui 1/3 a carico del collaboratore;
  • esenzione da IRPEF (e addizionali regionali e comunali) fino a 15.000,00 euro (art. 36, comma 6);
  • esenzione da IRAP fino a 85.000,00 euro (art. 35 del decreto “correttivo”).

Sono previste SEMPLIFICAZIONI rispetto al lavoro ordinario, utilizzando la “piattaforma” RAS in luogo degli adempimenti che di norma esegue il Consulente del Lavoro (per i lavoratori subordinati e per le collaborazioni “amministrativo-gestionali”):

  • esonero da comunicazione preventiva per i compensi fino a 5.000.00 euro (art. 28, comma 3);
  • comunicazione di instaurazione del rapporto sulla piattaforma RAS (art. 28, comma 3);
  • esonero da emissione di busta paga per i compensi inferiori a 15.000,00 euro (art. 28, comma 4);
  • emissione di busta paga per importi imponibili sulla piattaforma RAS (art. 28, comma 4).

Per i lavoratori sportivi subordinati è prevista la stessa agevolazione fiscale dei co.co.co. e degli autonomi (art. 36, comma 6) ma la contribuzione è più alta dal momento che viene prevista al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (Inps – ex-Enpals) nella misura del 33%, di cui il 9,19% è a carico del dipendente.

Sia nel caso, dei dipendenti che dei co.co.co. (18>24* ore settimanali), oltre alle aliquote previdenziali, ridotte fino al 31/12/2027, si applicano, per intero, le aliquote minori che permettono di usufruire delle TUTELE (malattia + assegni familiari: 0,50%; maternità 0,22%, DIS-COLL indennità mensile di disoccupazione 1,31%), per un totale di 2.03%.

Resta tutta da definire la QUESTIONE INAIL: ne sono interessati i dipendenti ed i co.co.co., mentre non interessa i lavoratori autonomi, sia quelli con partita iva che quelli occasionali. Si resta in attesa di un apposito decreto per la determinazione delle tariffe applicabili al lavoro sportivo, dal momento che il premio deve essere parametrato sui soli rischi non coperti dal tesseramento federale o degli eps (si discute altresì del possibile non assoggettamento dei compensi fino a 5.000,00 euro).

La comunicazione al RAS dell’instaurazione del rapporto non è prevista per i compensi fino a € 5.000,00 annui (per il 2023 il conteggio riparte dal 1° luglio), anche se la stipulazione di un accordo potrebbe essere utile per la definizione del rapporto tra ASD/SSD ed il collaboratore.

Entro il 31 ottobre 2023, al RAS dovranno affluire i dati del 3° trimestre 2023 (luglio-agosto-settembre) e successivamente di mese in mese entro la fine del mese successivo. La comunicazione di inizio del rapporto, a regime, potrà essere fatta nei 30 giorni successivi così come l’iscrizione nel libro unico del lavoro può avvenire in unica soluzione entro la fine di ciascun anno di riferimento.

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