Sportivi forfettari con doppio binario

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In breve

Gli sgravi fiscali e contributivi del D.Lgs. n. 36/2021 spettano solo al lavoratore sportivo. Se il titolare di partita Iva svolge anche altre attività, queste ultime saranno gestite in una sorta di “doppio binario”, senza usufruire delle specifiche agevolazioni fiscali e contributive.

Il regime forfettario per gli sportivi titolari di partita iva può godere delle agevolazioni introdotte dalla riforma dello sport, ma quando il lavoratore autonomo svolge le proprie prestazioni nei confronti di soggetti privati, aziende o società non sportive, le stesse esulano dalla normativa di favore, introdotta dal D.Lgs. n. 36/2021. Il decreto legislativo correttivo, infatti, precisa che, ai fini della qualifica di lavoratore sportivo, le attività dilettantistiche devono essere effettuate “a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo”, e solo in tal caso non costituiscono base imponibile Irpef fino all’importo annuo complessivo di 15.000,00 euro. I professionisti iscritti in ordini o albi professionali, non rientrando tra i lavoratori sportivi, non possono beneficiare di tale agevolazione.

Rientrano, invece a pieno titolo nel comma 6 dell’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2021, i lavoratori sportivi subordinati e parasubordinati ed i lavoratori autonomi titolari di partita iva, a prescindere dal regime fiscale adottato, che possono altresì usufruire degli sgravi contributivi fino a 5.000,00 euro.

Al momento si deve ritenere che se l’istruttore con partita iva fattura 10.000,00 euro all’Asd/Ssd e 20,000,00 euro per prestazioni diverse (non sportive), solo i primi 10mila saranno coperti dall’esenzione (fino a 15mila euro) mentre tutti gli altri 20mila saranno tutti assoggettati a formare la base imponibile.

Italia Oggi di mercoledì 19 luglio 2023, pag. 28, a firma di Fabrizio G. Poggiani

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