Esonero Inail per tutti i co.co.co. sportivi

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In breve

Questa la principale novità “estrapolata” dall’esame delle bozze del provvedimento (non ancora in Gazzetta Ufficiale), dal comunicato stampa e dalle parole del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Si cerca di fare il punto sulle novità, in arrivo dal “correttivo-bis”.

Tante sono le novità che si “intravedono” dalla bozza del correttivo-bis, dall’esonero Inail per tutti i collaboratori coordinati e continuativi “sportivi”, ad un credito d’imposta dei contributi Inps pagati da luglio a novembre 2023 sui co.co.co. sportivi (Asd/Ssd con ricavi fino a 100mila euro nel 2022) e esenzione fiscale dei premi fino a 300 euro; capitale minimo di 10mila euro per le Asd che intendono richiedere il riconoscimento della personalità giuridica; esonero dal pagamento dell’imposta di registro per le modifiche statutarie di mero adeguamento alle nuove disposizioni.

In merito all’esonero Inail che inizialmente sembrava rivolto solo ai co.co.co. sportivi fino a 5.000 euro annui, ma che viene estesa a tutti i co.co.co. sportivi senza limiti: “Abbiamo regolato la dimensione assicurativa e previdenziale in modo più puntuale – le parole del Ministro in conferenza stampa – sollevando dagli oneri tutte le categorie lavorative non dipendenti, che quindi non avranno impatti Inail, ma saranno garantite attraverso l’assicurazione obbligatoria già esistente, che sarà rafforzata”.

L’acquisizione della personalità giuridica delle associazioni sembrava essere caratterizzata dall’assenza di capitale; tale lacuna viene modificata dal “correttivo-bis”, prevedendo un capitale minimo di 10.000 euro per le associazioni sportive dilettantistiche che intendono presentare l’istanza per il riconoscimento, da ottenersi attraverso il notaio rogante, con deposito prima alla Fsn/Dsa/Eps e poi direttamente al RAS. Se il patrimonio è costituito da beni, occorre una perizia giurata che ne attesti il relativo valore.

Le mansioni per le quali un soggetto può essere inquadrato come lavoratore sportivo (oltre alle 7 già previste dall’art. 25 del d.lgs. 36/2021: l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara) dovranno essere stilate dal Dipartimento dello Sport e aggiornate annualmente entro il 31/12 (inizialmente tale facoltà sembrava riservata alle Fsn/Dsa/Eps).

In merito al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) ed il vecchio registro CONI, Il Ministro Abodi ha detto che il nuovo decreto “ha definitivamente regolato i rapporti tra i soggetti interessati. Possiamo garantire, in un’ottica di semplificazione ed efficienza, che ci sarà un solo registro riguardo alle attività sportive e non una proliferazione di registri, anche in un’ottica di interoperatività delle banche dati”.

ItaliaOggi di sabato 29 luglio 2023, pag. 37, a firma di Michele Damiani e Luciano De Angelis

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