Il registro dei volontari … questo sconosciuto …

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In breve

E’ un registro in cui gli Enti del Terzo Settore (Aps, Odv, ecc.) devono iscrivere tutti i volontari non occasionali che svolgono attività nell’Ets (prima era previsto solo per le Organizzazioni di Volontariato). E’ facoltà istituire un’apposita separata sezione per i volontari occasionali.

Nelle associazioni siamo sempre stati abituati a parlare di “libro soci”, anche se dovrebbe essere meglio chiamato “libro degli associati”, ma che i volontari avessero un loro libro è sconosciuto ai più, mentre è sempre stato più comune sentir parlare di “libro (dei verbali) del Consiglio Direttivo” e di libro (dei verbali) delle Assemblee”. Ma l’evoluzione normativa della Riforma del Terzo Settore ci riserva questa sorpresa; vediamo di cosa si tratta.

E’ un registro in cui gli Enti del Terzo Settore (Aps, Odv, ecc.) devono iscrivere tutti i volontari non occasionali che svolgono attività nell’Ets (prima era previsto solo per le Organizzazioni di Volontariato). E’ facoltà istituire un’apposita separata sezione per i volontari occasionali.

La distinzione tra non occasionale e occasionale determina di fatto per quali volontari scatta l’obbligo di assicurazione per infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività prestata nell’Ets e per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell’esercizio della stessa attività.

Il registro dei volontari deve contenere tutti i dati anagrafici di ogni volontario (che può essere associato o anche non associato) “non occasionale”:

  • nome e cognome;
  • luogo e data di nascita;
  • codice fiscale;
  • indirizzo di residenza (e di domicilio, se diverso);
  • data di inizio del rapporto di prestazione delle attività da volontario non occasionale;
  • data di fine dell’attività di volontariato presso l’Ets.

Il registro dei volontari prima di essere messo in uso deve essere numerato progressivamente e deve essere vidimato a cura di un Notaio o di un Pubblico Ufficiale a ciò abilitato (può esserlo il Segretario Comunale), bollando ogni foglio e firmando il calce la dichiarazione del numero dei fogli che compongono il registro. E’ ammesso l’utilizzo della tenuta del registro con sistemi elettronici, fermo restando l’obbligo di vidimazione sopra descritta.

La risposta ad interpello n. 333 del 4 luglio 2023 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per il registro dei volontari si applica l’esenzione dall’imposta di bollo sia per la domanda di vidimazione che per la vidimazione stessa del registro. Si rimanda ad un nostro articolo pubblicato su questo sito: Volontari nel Terzo Settore: il registro è senza bollo – Fisconoprofit

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