Meno limiti alle retribuzioni nel Terzo Settore

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In breve

Con la possibilità di superare del 40% i livelli dei contratti collettivi; si applicano in modo più elastico i limiti alle retribuzioni

Dal 4 luglio 2023, i limiti alle retribuzioni previsti per gli Enti del Terzo Settore e per le Imprese Sociali si applicano in maniera più elastica.

L’entrata in vigore della legge 85/2023 del Decreto Lavoro ha portato un’estensione delle modifiche già previste per alcuni ambiti e una maggiore tolleranza nelle differenze retributive fra i lavori dipendenti.

Minori limiti alle retribuzioni; com’è intervenuto il Decreto Lavoro?

1.Agli Enti del Terzo Settore (iscritti al Runts) e alle imprese sociali (iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese) è vietato il pagamento ai lavoratori di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le stesse qualifiche, dai contratti collettivi.

E’ possibile superare il tetto del 40% solo in caso di esigenze dimostrate e legate alla necessità di acquisire particolari competenze per svolgere le attività di interesse generale dell’ente.

Questo tipo di deroga fino al 3 luglio si applicava solo: a interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post universitaria o ricerca scientifica di particolare interesse.

Con la legge 85/2023, dal 4 luglio la deroga si applica a tutte le attività di interesse generale degli Ets e delle imprese sociali.

2. Negli enti con la qualifica fiscale di Onlus si può ancora applicare la possibilità di corrispondere ai lavoratori dipendenti salari o stipendi superiori fino al 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Per le Onlus questo è possibile fino all’abrogazione del relativo regime, con l’attesa autorizzazione UE ed entrata in vigore dei nuovi regimi fiscali degli Ets prevista dal Dlgs 117/2017.

Quali altre novità ha portato il Decreto Lavoro?

Contemporaneamente all’estensione della deroga sui limiti alle retribuzioni, il Decreto Lavoro ha allentato anche i vincoli sulle differenze retributive fra i lavoratori dipendenti.

Nei casi in cui l’Ets o l’impresa sociale debba assumere personale con competenze specifiche per svolgere attività di interesse generale previste dal suo statuto, superando così il tetto del 40%, la differenza retributiva fra i lavoratori dipendenti dell’organizzazione può passare dall’ordinario rapporto 1:8 a 1:12.

In questi anni i tetti agli stipendi hanno causato alcune difficoltà nel reclutare personale per gli Ets, soprattutto per quanto riguarda i profili più qualificati, imponendo limiti che non esistevano nel mondo del profit.

Questa nuova disposizione riesce a risolvere parzialmente il problema perchè comunque l’ente dovrà spiegare all’amministrazione il motivo per cui, nel retribuire determinate persone, debba superare i vincoli ordinati.

Quindi, è consigliato sottoporre le assunzioni in questione all’eventuale Cda, o consiglio direttivo dell’ente, e all’organo di controllo.

Il Sole 24 ore di Lunedì 10 luglio 2023, pag. 21 “Terzo Settore, si applicano in modo più elastico i limiti alle retribuzioni” a firma di Valentina Melis

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