Esenzione Iva nello sport “scoordinata”

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In breve

L’articolo 36-bis del D.L. n. 75/2023, approvato con correzioni il 31/7/2023, prevede […]

L’articolo 36-bis del D.L. n. 75/2023, approvato con correzioni il 31/7/2023, prevede un’esenzione Iva per le attività didattiche e formative strettamente connesse allo sport rese da organismi senza fini di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici, che risulta incompatibile con precedenti agevolazioni, con lo statuto del contribuente, oltre che alla normativa interna e alle direttive europee in materia.

L’art. 132, paragrafo 1, lett. i) e j), della direttiva n. 2006/11/CE consente agli Stati membri di “esentare da Iva le operazioni aventi ad oggetto l’educazione dell’infanzia e della gioventù, l’insegnamento scolastico e universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto privato aventi lo stesso scopo o da organismi riconosciuti dallo Stato membro come aventi finalità simili, nonché, le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico e universitario”.

Il comma 1, art. 10 del D.p.r. n. 633/72 riconosce l’esenzione per le prestazioni della direttiva Ce, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del terzo settore di natura non commerciale.

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 393/2022, aveva dichiarato l’applicabilità dell’Iva al 22% per i corrispettivi percepiti da una Asd per i corsi di apprendimento delle tecniche di nuoto impartiti ai bambini, mancando il presupposto oggettivo di “insegnamento scolastico o universitario”.

L’art. 5, comma 15 quater, del Decreto Legge n. 146/2021, con la lettera b) amplia, con effetto 1/7/2024, il campo di esenzione Iva art. 10 dpr 633/72 alle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da Asd (non vengono menzionati le Ssd – ndr) alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica o nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e sono affiliate alla medesima Fsn/Dsa/Eps.

Il primo comma del nuovo art. 36-bis del D.L. n. 75/2023, estende l’ambito soggettivo agli organismi senza scopo di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’art. 6 del D.L. 36/2021, per cui sia le Asd, con o senza personalità giuridica, sia le società (tra cui le Ssd).

Il secondo comma dello stesso art. 36-bis, riconosce efficacia retroattiva al primo comma, per le prestazioni rese anteriormente all’entrata in vigore della norma, in pieno contrasto con l’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente che sancisce l’irretroattività delle norme tributarie (eccezion fatta per le disposizioni interpretative).

Italia Oggi di sabato 12 agosto 2023, pag. 31, a firma di Francesca Solinas

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