Adeguamento statuti entro il 31 dicembre 2023

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In breve

Il mancato aggiornamento determina la cancellazione dal Registro nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche (RAS), tenuta a cura del Dipartimento dello Sport.

Il Decreto correttivo-bis, approvato in via definitiva il 26 luglio dal Consiglio dei Ministri (ma che attende ancora la pubblicazione in G.U.), prevede che le Asd/Ssd già iscritte al RAS (Registro nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche) per effetto della trasmigrazione dal Registro CONI, avranno tempo fino al 31 dicembre 2023 per adeguare i propri statuti alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2021, pena la cancellazione d’ufficio e la conseguente perdita dei benefici (fiscali e non). Gli enti di nuova costituzione dovranno, fin dall’origine, presentare uno statuto adeguato alle nuove disposizioni.

Nell’oggetto sociale è obbligatorio prevedere espressamente “l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese quelle di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza all’attività sportiva dilettantistica”. E’ consigliabile ripetere nello statuto l’esatta formulazione della legge (art. 7, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 36/2021).

Accanto alle attività principali (che gli enti con la doppia qualifica, Sport e Terzo Settore, dovranno modulare diversamente), le Asd e Ssd possono esercitare anche “attività diverse”, sempreché secondarie e strumentali rispetto a quelle principali e nel rispetto di criteri e limiti stabiliti da un decreto di prossima emanazione. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei limiti comporterà la cancellazione definitiva dal RAS, con conseguente perdita della qualifica.

In tema di devoluzione del patrimonio, rimane in previsione quanto già disposto dalla Legge 289/2002, vale a dire “a fini sportivi” di quanto residua dopo la liquidazione dello stesso in caso di scioglimento o di estinzione; anche in questo caso maggior attenzione sarà dovuta nel caso di associazione con la doppia qualifica (sport e terzo settore): nel qual caso, infatti, si dovrà aver riguardo a prevedere “la devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento o di estinzione, dovrà essere effettuata a favore di altri enti del terzo settore aventi analoghe finalità sportive”.

Il Sole 24 Ore di giovedì 17 agosto 2023, pag. 23, a firma di Nicola Riccardelli e Gabriele Sepio

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